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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19881/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato Antonucci contro la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 18/01/2022 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di violenza privata e confermato la condanna al risarcimento del danno. Il ricorso articolava cinque motivi: illegittima negazione della qualifica di avvocato autodifensore e di magistrato onorario; inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali (tra cui artt. 610 c.p., 530 c.p.p., art. 11 c.p.p., norme su competenza e connessione, nonché norme civili citate); violazioni di nullità e nullità formali relative a notificazioni e diritto di difesa; mancata assunzione di prove decisive; carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato: Antonucci aveva inviato telematicamente il ricorso firmandolo digitalmente in proprio e autocertificandosi come "co-difensore cassazionista di fiducia di se medesimo"; la normativa emergenziale (art. 24 D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 176/2020) richiede che l'impugnazione telematica sia sottoscritta digitalmente dal difensore e trasmessa da PEC intestata al difensore; secondo la giurisprudenza della Cassazione la difesa personale non è ammessa nel processo penale salvo espressa previsione normativa. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 24)

    comma 4, comma 6-bis, comma 6-ter, comma 6-sexies

    Stabilisce le regole semplificate per il deposito telematico; per le impugnazioni l'atto deve essere in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal difensore e trasmesso da PEC intestata al difensore; la mancata sottoscrizione digitale o la trasmissione da PEC non intestata al difensore rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e può prevedere sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per colpa.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    lett. a) - e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme costituzionali o di legge, inosservanza di norme processuali, omissione di prove decisive, vizio di motivazione) che il ricorrente aveva articolato; la Corte ha valutato la legittimazione a proporre il ricorso come impedimento procedurale primario.

  • art. 97 cod. proc. pen. e giurisprudenza della Cassazione

    Principio consolidato secondo cui la difesa personale nel processo penale non è ammessa in assenza di esplicita previsione di legge; anche l'avvocato non può difendersi da sé stesso davanti alle giurisdizioni superiori salvo norma che lo consenta.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come limite compatibile con le disposizioni di deposito telematico; si riconosce che altre norme del c.p.p. restano operative, ma le prescrizioni telematiche specifiche prevalgono su modalità non conformi.

  • artt. 610 c.p., 530 c.p.p., art. 11 c.p.p., artt. 1140 ss. e 115 c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare la decisione di merito su violenza privata, valutazione di prove, competenza, presunte responsabilità civili e danni; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure a causa dell'inammissibilità formale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La difesa personale nel processo penale non è ammessa salvo esplicita previsione di legge: anche se l'imputato è avvocato, non può normalmente agire come proprio difensore in Cassazione.
  • Per il deposito telematico di impugnazioni è indispensabile che l'atto sia sottoscritto digitalmente dal difensore e trasmesso da una PEC intestata al difensore; il mancato rispetto di tali requisiti rende l'impugnazione inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale riconoscibile subito, la conseguenza può essere la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa.
  • Se si contesta una pronuncia per vizi sostanziali (valutazione delle prove, applicazione di norme), è cruciale curare preliminarmente la legittimazione e la correttezza formale dell'impugnazione per evitare che il giudice di legittimità non entri nel merito.
  • In caso di dubbi sull'ammissibilità tecnica di un ricorso telematico (firma digitale, intestazione PEC), è prudente rivolgersi a un difensore terzo che possa sottoscrivere e trasmettere correttamente l'atto.

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