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Sentenza

Sentenza n. 14104/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202508094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e atti del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui il candidato, avendo conseguito 72/100, non è stato ammesso alla prova orale per effetto della soglia quantitativa del triplo dei posti disponibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito, gli avvisi relativi all’ammissione e alla convocazione alla prova orale, l’esito della propria prova scritta, il calendario delle prove e, in parte qua, il bando del concorso per la classe A011 – Discipline letterarie e latino, chiedendo l’ammissione alla prova orale o l’organizzazione di una prova suppletiva, nonché il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto un unico articolato motivo di violazione dell’art. 8, comma 2, del d.m. 205/2023 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, disparità di trattamento, eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e manifesta illogicità, violazione della lex specialis e dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e favor partecipationis. In particolare, ha sostenuto che la previsione dell’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, oltre al requisito qualitativo del punteggio minimo di 70/100, introducesse surrettiziamente una doppia soglia e comprimessero irragionevolmente la partecipazione dei candidati comunque idonei. Il candidato aveva conseguito 72/100, ma non aveva raggiunto la soglia di 90/100 risultante dal limite quantitativo applicato nella Regione Sardegna per la classe A011.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ritenendo che la sua costituzione fosse dovuta a un evidente lapsus calami. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha affermato che il legislatore e l’amministrazione dispongono di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di accesso e di superamento dei concorsi, sindacabile solo entro i limiti della ragionevolezza e della logicità. Ha ritenuto che il limite quantitativo dei candidati ammessi alla prova orale fosse stato previsto direttamente da una norma primaria: l’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 71/2024, che ha modificato l’art. 59, comma 10, lett. a), del d.l. n. 73/2021, stabilendo l’ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, purché con almeno 70/100, nonché dei candidati con il medesimo punteggio dell’ultimo ammesso. La disciplina era applicabile al concorso, poiché i relativi bandi erano stati adottati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2024. L’art. 8 del bando si è quindi limitato a recepire legittimamente la previsione legislativa. Il giudice ha inoltre ritenuto ragionevole la ratio organizzativa della limitazione, volta ad assicurare celerità ed efficienza delle procedure, consentire l’indizione annuale dei concorsi, coprire gli organici scolastici, ridurre il ricorso ai contratti a termine e perseguire gli obiettivi del PNRR. La scelta, in quanto espressione anzitutto di discrezionalità legislativa, è stata ritenuta non sindacabile nel caso concreto. L’istanza cautelare era già stata respinta per insussistenza del fumus, in ragione della conformità della soglia alla disciplina normativa, e del periculum, per la non irreparabilità del pregiudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 71/2024

    “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.

    La disposizione introduce, per i concorsi cui si applica, un limite quantitativo di ammissione alla prova orale, coordinato con il punteggio minimo di 70/100 e con l’ammissione dei candidati a pari merito con l’ultimo ammesso.

  • art. 59, comma 10, lettera a), d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.

    La norma, come modificata, costituisce la base legislativa del limite quantitativo all’accesso alla prova orale.

  • art. 8, comma 2, d.m. n. 205/2023

    È richiamato dal ricorrente, ma la decisione riconduce la legittimità della soglia soprattutto alla disciplina legislativa primaria recepita dal bando.

  • art. 7 d.P.R. n. 487/1994

    È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della procedura concorsuale, ma il TAR non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta dal ricorrente, ma non è stata accolta in conseguenza del rigetto della domanda principale di annullamento.

Massime di principio

  • La previsione legislativa secondo cui alla prova orale di un concorso è ammesso un numero di candidati pari a un multiplo dei posti disponibili, purché sia conseguito anche un punteggio minimo, non integra una soglia illegittima per il solo fatto di combinare un criterio qualitativo e uno quantitativo.
  • Il bando di concorso che recepisce una disciplina primaria relativa al numero massimo di candidati ammessi alla prova orale è legittimo se applica correttamente il limite quantitativo, il punteggio minimo e la regola dell’ammissione dei candidati a pari merito con l’ultimo ammesso.
  • Le scelte legislative e amministrative concernenti i requisiti di accesso e di superamento dei concorsi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà; non è sufficiente invocare genericamente il favor partecipationis per sostituire la scelta organizzativa dell’amministrazione o del legislatore.
  • La limitazione del numero dei candidati ammessi alle prove successive può essere giustificata da esigenze di celerità, efficienza e organizzazione della procedura concorsuale, nonché dalla necessità di programmare annualmente le selezioni e coprire tempestivamente le dotazioni organiche.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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