Sentenza n. 1011/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune di Monte Argentario n. R. 03/2021-C, trasmesso con nota prot. n. 23775 del 12.08.2021, con cui è stata rigettata la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa alle “Opere per cambio di destinazione d’uso da magazzino ad appartamento int. 1 – compreso fra l’asse del 6° e del 7° pilastro – interno 1”, presentata in data 7.03.1995; 2) di ogni altro atto, anche non conosciuto, precedente, coevo o successivo, comunque connesso al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione edilizia in sanatoria relativa al cambio di destinazione d’uso di un manufatto da magazzino ad appartamento su area demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale della sanatoria edilizia richiesta nel 1995 ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994, avente a oggetto opere realizzate nel 1993 consistenti nel cambio di destinazione d’uso di un manufatto da magazzino a residenziale. La società sosteneva di essere legittimata a presentare l’istanza in quanto socia della società titolare della concessione demaniale marittima e titolare, in base ai rapporti interni tra soci, di un diritto personale di godimento esclusivo sul bene. Deduceva: violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l. n. 724/1994 e 31 l. n. 47/1985, nonché dell’art. 45-bis Cod. nav.; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di irretroattività, contestando la necessità dell’autorizzazione alla subconcessione; violazione del giusto procedimento e dell’art. 19 d.lgs. n. 374/1990, per la richiesta del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, ritenuto non pertinente e comunque acquisibile d’ufficio; in subordine, violazione dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 e nullità per difetto assoluto di competenza; infine, sviamento di potere, sostenendo che il Comune avesse utilizzato il procedimento di sanatoria per contestare la concessione demaniale della società concessionaria. La ricorrente lamentava inoltre che il diniego non avesse adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, l’eccezione di tardività della memoria di replica della controinteressata, poiché il contenuto della memoria era meramente ricognitivo di difese già tempestivamente svolte. Nel merito, ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato, fondato su motivazioni autonome e ciascuna potenzialmente sufficiente a sorreggere il dispositivo. Pertanto, è stato ritenuto sufficiente esaminare il capo motivazionale relativo alla carenza di legittimazione della ricorrente, con assorbimento delle censure concernenti l’art. 45-bis Cod. nav., il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e l’uso difforme del bene demaniale. Il Collegio ha affermato che l’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985 consente di chiedere la sanatoria anche a soggetti diversi dal proprietario che abbiano un titolo o una relazione qualificata, anche obbligatoria, con il bene; tuttavia, il soggetto diverso dal proprietario non può ottenere il titolo in sanatoria senza il consenso, anche implicito, del proprietario o, nel caso di area demaniale concessa, del titolare del titolo demaniale. La società ricorrente era soltanto socia della società titolare della concessione demaniale, mentre la concessione e la proprietà superficiaria delle opere realizzate in forza della concessione facevano capo alla società concessionaria. Gli interventi erano stati eseguiti senza autorizzazione preventiva della concessionaria, che non era stata coinvolta nel procedimento e non aveva prestato il proprio consenso. I rapporti interni tra soci e l’eventuale diritto esclusivo di godimento non conferivano quindi alla ricorrente una disponibilità giuridica piena del bene né la legittimavano autonomamente a conseguire la sanatoria. Il diniego era dunque legittimo già per tale ragione. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione resa dal Comune sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto: il provvedimento dava conto dell’esame delle deduzioni e indicava, in modo articolato, le ragioni del loro mancato accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Nessuna spesa è stata liquidata in favore del Comune non costituito; le spese tra ricorrente e controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 l. n. 724/1994
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993...
La disposizione individua l’ambito temporale e oggettivo del condono edilizio applicabile alle opere abusive realizzate entro il termine previsto.
art. 31 l. n. 47/1985
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo... a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
La legittimazione a chiedere la sanatoria può spettare anche a soggetti diversi dal proprietario, purché titolari di una relazione qualificata con il bene; il conseguimento del titolo richiede tuttavia il consenso, anche implicito, del proprietario o del titolare del titolo demaniale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Il diniego finale deve dare conto dell’esame delle osservazioni e motivare il loro eventuale mancato accoglimento; tale obbligo è assolto quando l’amministrazione espone ragioni coerenti e sufficientemente articolate rispetto alle deduzioni dell’istante.
art. 45-bis Cod. nav.
La disposizione è stata richiamata tra le questioni controverse, ma le relative censure sono state assorbite perché il diniego risultava comunque legittimo per la carenza di legittimazione della richiedente.
art. 1590 c.c.
È richiamato quale indice della necessità di rispettare la posizione del titolare del diritto prevalente sul bene, non potendo il titolare di un diritto personale di godimento apportare autonomamente modifiche o innovazioni senza il consenso del proprietario.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia può essere richiesta anche da un soggetto diverso dal proprietario quando questi disponga di una relazione qualificata con il bene, anche di natura obbligatoria; tuttavia, il soggetto diverso dal proprietario non può conseguire il titolo in sanatoria senza il consenso, almeno implicito, del proprietario o del titolare del titolo demaniale sul bene.
- La mera titolarità di quote societarie nella società concessionaria di un bene demaniale non attribuisce al socio, nei rapporti con l’amministrazione, la titolarità della concessione né una disponibilità giuridica piena del bene idonea a fondare autonomamente la richiesta e il conseguimento della sanatoria edilizia.
- Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato e ciascuna motivazione è autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo, è sufficiente accertare la legittimità di una sola di esse; le censure relative alle ulteriori motivazioni possono essere assorbite per carenza di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe la caducazione dell’atto.
- L’obbligo previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale dà conto dell’esame delle osservazioni dell’istante e motiva in modo coerente e sufficientemente esaustivo le ragioni del loro mancato accoglimento.
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