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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09026/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società a responsabilità limitata, dopo aver chiesto l’ammissione a concordato preventivo con piano di continuità aziendale, si è vista negare l’ammissione e dichiarare fallita dal tribunale. La corte d’appello ha respinto il reclamo, ritenendo carente e insufficiente la relazione dell’attestatore ex art. 161 l.fall. e comunque non dimostrata la fattibilità e ragionevolezza della proposta, anche in relazione alle prospettive di prosecuzione dell’attività, a presunti flussi finanziari futuri, a crediti o utilità derivanti da contenziosi, a dedotte vicende usurarie, alla transazione fiscale e al trattamento dei creditori privilegiati. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato nove motivi: contestava la valutazione di inadeguatezza della relazione attestativa; lamentava il mancato termine per integrare la documentazione e il piano; sosteneva che la crisi derivasse da una segnalazione illegittima a sofferenza e che il piano fosse sorretto anche da ulteriori utilità future non decisive per il pagamento concordatario; deduceva l’erronea valutazione delle prospettive di continuità aziendale, delle commesse, degli impianti, dei contratti e dei flussi di cassa; sosteneva la facoltatività della transazione fiscale; contestava infine la ritenuta insufficienza dell’attestazione in presenza del pagamento integrale dei privilegiati in alcune ipotesi e la considerazione dei debiti come non certi perché contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo censurasse in realtà un apprezzamento di fatto della corte territoriale sulla inidoneità della relazione dell’attestatore e che non vi fosse alcuna motivazione apparente o omissione di esame di fatti decisivi. Ha inoltre escluso che il debitore avesse un diritto al termine ex art. 162 l.fall., trattandosi di potere discrezionale del tribunale. Quanto agli altri motivi, li ha respinti congiuntamente perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché la decisione d’appello si fondava su pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto del reclamo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla banca controricorrente; nessuna statuizione sulle spese verso il fallimento intimato, rimasto contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l.fall.

    3° co.; 2° co., lett. a) e e)

    la relazione del professionista attestatore deve rendere effettivamente apprezzabili la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il debitore deve corredare la domanda con la documentazione prescritta

  • art. 162 l.fall.

    la concessione del termine per integrare il piano o produrre documenti è rimessa al potere discrezionale del tribunale, non configurandosi un diritto del debitore

  • art. 160 l.fall.

    richiamato come norma sul contenuto della proposta e sul trattamento dei privilegiati; la censura sul suo rispetto è stata respinta perché si risolveva in una diversa lettura del merito

  • art. 186-bis l.fall.

    1° co.; 2° co., lett. a) e b)

    richiamato in tema di concordato con continuità aziendale; la corte di merito aveva escluso la concreta fattibilità della continuità proposta

  • art. 182-ter l.fall.

    la transazione fiscale è stata considerata facoltativa, sicché la mancata attivazione non preclude in sé la domanda di concordato; nel caso concreto la censura è stata però respinta

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma molte censure sono state ricondotte in realtà a una richiesta di riesame del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    la corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi e l’anomalia motivazionale, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello completa e intelligibile

  • art. 18 l.fall.

    richiamato quale rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 14 L. 108/1996

    richiamato dalla ricorrente in tema di dedotte vicende usurarie e loro rilevanza economica nel piano

  • art. 21 d.P.R. n. 60/2014

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle allegazioni sulle vicende usurarie

  • art. 23 d.P.R. n. 60/2014

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle allegazioni sulle vicende usurarie

  • art. 20 L. 44/1999

    richiamato dalla ricorrente con riferimento a somme eventualmente conseguibili in procedimenti amministrativi connessi ad attività antiracket/antiusura

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie; la critica alla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale radicale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La valutazione di adeguatezza della relazione dell’attestatore e di fattibilità del piano di concordato è apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per veri vizi di legittimità e non per mera insufficienza o diversa lettura del materiale probatorio.
  • La concessione del termine per integrare la domanda o la documentazione nel concordato preventivo è espressione di potere discrezionale del tribunale; il debitore non ha un diritto soggettivo alla concessione del termine.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere la decisione, la cassazione richiede la censura di tutte; la mancata caduta di una sola ratio rende inammissibili o comunque irrilevanti le doglianze sulle altre.
  • Nel concordato con continuità aziendale, la proposta deve dimostrare in modo concreto e ragionevole la fattibilità del piano e la sostenibilità dei flussi finanziari; mere affermazioni apodittiche, prospettive generiche o utilità eventuali non bastano a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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