Ordinanza n. 187/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 28.01.2026 di approvazione atti e verbali concorso pubblico incarico quinquennale di Direttore UOC Chirurgia Generale del P.O. di Sciacca- conferimento incarico; - dei verbali del 19.01.2026 della Commissione di valutazione nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio di 44,50/50 al colloquio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di approvazione degli atti e dei verbali del concorso e di conferimento dell'incarico di Direttore UOC Chirurgia Generale, nonché verbali della commissione nella parte relativa al punteggio attribuito al colloquio
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con cui sono stati approvati gli atti e i verbali della procedura concorsuale ed è stato conferito l'incarico quinquennale di Direttore UOC Chirurgia Generale del presidio ospedaliero di Sciacca. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione di valutazione del 19 gennaio 2026, limitatamente al punteggio di 44,50/50 attribuito al colloquio, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. L'amministrazione resistente ha eccepito un possibile difetto di giurisdizione, profilo ritenuto meritevole di considerazione dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio, in conformità all'eccezione dell'amministrazione, ha rilevato profili di possibile difetto di giurisdizione; alla luce di tale rilievo ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito la questione di giurisdizione né la domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla spese per il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; la misura è stata respinta in ragione dei profili di possibile difetto di giurisdizione rilevati dal Collegio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di profili plausibili di difetto di giurisdizione può giustificare il rigetto della domanda di sospensione degli atti impugnati, senza che ciò comporti la definizione nel merito della questione di giurisdizione o della controversia.
- Il rigetto della domanda cautelare per possibili profili di difetto di giurisdizione non equivale, in assenza di una statuizione espressa, a una declinatoria definitiva della giurisdizione.
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