Cassazione Penale, Ordinanza n. 18324/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, emessa in concordato in appello, è quindi rimasta ferma, senza alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello. L'unico motivo esaminato attiene alla dosimetria della pena: il ricorrente lamentava vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra la pronuncia e il contenuto dell'accordo; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza sulla pena non denunciava un'illegalità della sanzione, ma solo un vizio di merito nella quantificazione.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; in tale sede il controllo di legittimità è limitato ai profili relativi alla validità dell'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al patto.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione quando il giudizio sia definito mediante concordato in appello, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
Richiamo al codice di procedura penale per inquadrare il provvedimento e i limiti del sindacato di legittimità nel concordato in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e sentenza; non è invece consentito riesaminare nel merito motivi già rinunciati.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non si traducono in denuncia di una sanzione illegalmente applicata; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla dosimetria.
- Nel rito del concordato in appello non è deducibile, di regola, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il motivo di ricorso non attenga ai limiti propri del patto e della sentenza che lo recepisce.
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