Cassazione Penale, Sentenza n. 2089/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello che aveva ribaltato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale per il reato di illecita detenzione di 63 grammi di hashish. Il ricorso censura in particolare la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione dei poliziotti intervenuti, incluso l'agente Verdiana), nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello affidato il giudizio di responsabilità a una mera rilettura dei verbali e della relazione orale senza ricostituire le deposizioni testimoniali decisive, nonostante l'assoluzione in primo grado fondata su quella stessa prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e alla motivazione insufficiente. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame, dando rilievo al fatto che, data l'assoluzione in primo grado fondata su valutazioni dichiarative, l'appello non poteva fondarsi su una semplice rilettura dei medesimi atti senza procedere alle escussioni richieste (almeno dell'agente Verdiana) ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposta all'organo giudicante l'obbligo, quando l'appello contro una sentenza di assoluzione sollevi questioni attinenti a valutazioni probatorie fondate su dichiarazioni testimoniali, di procedere alla rinnovazione istruttoria (escussione dei testimoni/agentì) prima di poter riformare l'accertamento di primo grado; la mancata escussione rende insufficiente la motivazione che si limiti a rileggere gli atti.
Massime di principio
- Se il primo grado assolve basandosi su valutazioni di prove dichiarative, il giudice d'appello non può riformare la decisione limitandosi a una diversa interpretazione degli stessi documenti: deve, ai sensi dell'art. 603 c.3-bis c.p.p., disporre la rinnovazione dell'istruttoria (audizione dei testi/agentì) se ciò è necessario per acquisire elementi decisivi.
- La presenza di quantità rilevanti di droga, confezionamento e strumenti (coltellini, bilancini, buste) non è automaticamente sufficiente a escludere la destinazione all'uso personale: occorre valutare la prova nel suo complesso e, quando la valutazione poggia su dichiarazioni orali non acquisite in dibattimento, va assicurata la possibilità di escussione in sede di appello.
- La Corte d'appello, se intende riformare un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata e non può limitarsi a una mera rielaborazione dei verbali senza integrare l'istruttoria quando le risultanze probatorie lo richiedono.
- Se il pubblico ministero in sede di appello richiede l'escussione di testimoni/intervenuti, l'omissione di tale attività istruttoria può determinare l'annullamento della sentenza di condanna per vizio procedurale e insufficienza probatoria.
- In casi di dubbio sulla destinazione della sostanza (uso personale vs spaccio), la valutazione deve essere effettuata oltre ogni ragionevole dubbio; l'onere di rinnovare le prove dichiarative grava sul giudice che intende formare un convincimento contrario all'assoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →