Cassazione Penale, Ordinanza n. 20710/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato cessata la misura alternativa della detenzione domiciliare, individuando come domicilio esecutivo un immobile in Orbetello. Secondo il ricorso, il giudice avrebbe violato l'art. 54 c.p. e avrebbe motivato in modo illogico: quanto al mancato pagamento dei canoni di locazione, si sosteneva che l'occupazione dell'immobile fosse scriminata dallo stato di necessità, in presenza di un'esigenza abitativa non altrimenti risolvibile, anche riferibile alla moglie; quanto allo stato di lite con il proprietario, si deduceva che la querela per minaccia e lesioni personali non aveva avuto sviluppi processuali e non poteva quindi fondare alcun giudizio di colpevolezza o di inidoneità del domicilio. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio dell'ordinanza, che non si fondava sull'accertamento di responsabilità penale, ma sulla sopravvenuta inidoneità del domicilio per l'oggettiva incapacità di pagare il canone e per l'evidente incompatibilità della permanenza del detenuto in quel luogo dopo l'aggressione al proprietario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e privo di specificità, perché non censurava criticamente le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità era invocata dal ricorrente per giustificare l'occupazione dell'immobile, ma la Corte non la ritiene decisiva ai fini della valutazione dell'idoneità del domicilio ai fini della detenzione domiciliare, perché il provvedimento impugnato si fondava su profili diversi.
art. 54 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro della doglianza; la Corte non accoglie la tesi difensiva e reputa il motivo non confrontato con la reale ratio decidendi.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Utilizzata quale base per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- In sede di sorveglianza, la cessazione di una misura alternativa può essere disposta quando il domicilio indicato diventi sopravvenutamente inidoneo per ragioni oggettive, senza che ciò implichi un accertamento di colpevolezza per reati ulteriori.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre censure estranee o solo formalmente collegate ai motivi dell'ordinanza.
- La deduzione di una scriminante, come lo stato di necessità, non è automaticamente dirimente rispetto alla valutazione della perdurante idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione di una misura alternativa, se il giudice ha fondato la propria decisione su elementi fattuali diversi e autonomi.
- La querela per altri reati pendente o priva di sviluppi processuali non è di per sé decisiva se il giudice non utilizza tale elemento per affermare responsabilità penale, ma solo per valutare la compatibilità della permanenza del soggetto in un determinato luogo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende consegue salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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