Cassazione Penale, Sentenza n. 29950/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva applicato ad Antonio Sotgiu la pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena; il Procuratore Generale deduceva la violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., sostenendo che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti di legge poiché l'imputato lo aveva già ottenuto in due precedenti occasioni
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha affermato che l'illegittima concessione della sospensione condizionale della pena non rientra nella nozione giurisprudenziale di "pena illegale" ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la sospensione riguarda l'esecuzione della pena e non la determinazione della stessa. Ne consegue che tale vizio non è deducibile mediante il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento; la Corte ha inoltre osservato che il rimedio per contestare la concessione illegittima del beneficio è l'azione dinanzi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca del beneficio (art. 168, comma 3, c.p.)
Norme richiamate
art. 164, quarto comma, cod. pen.
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale; la Corte rileva la violazione di limiti previsti dalla norma quale motivo di illegittimità della concessione, ma precisa che ciò non rende la pena "illegale" ai fini del ricorso per cassazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
disciplina i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione con riferimento alla 'pena illegale'; la Corte interpreta restrittivamente la nozione di pena illegale escludendo che rientri in essa l'illegittima concessione della sospensione condizionale
art. 165, cod. pen.
richiamato in relazione agli obblighi ai quali la sospensione condizionale può essere subordinata; la Corte osserva che tali obblighi rilevano nella fase di esecuzione e nella funzione preventiva/rieducativa del beneficio
art. 69, comma terzo, cod. pen.
richiamato in motivazione in riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla determinazione della pena e sui limiti del computo tra circostanze; serve a distinguere vizi che incidono sul calcolo della pena (potenzialmente "illegali") da vizi relativi all'esecuzione (non ricompresi nella nozione di pena illegale)
art. 168, comma terzo, cod. pen.
indicato come il rimedio procedurale adeguato per il Pubblico Ministero una volta divenuta irrevocabile la sentenza: è possibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca del beneficio concesso in presenza di una causa ostativa
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena riguarda l'esecuzione della pena e non la sua determinazione: un'erronea concessione non rende la pena "illegale" ai fini del ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
- Per contestare la legittimità della concessione del beneficio occorre, una volta passata in giudicato la sentenza, adire il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168 c.p. per ottenere la revoca del beneficio, non il ricorso per cassazione sulla base dell'art. 448 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione per "pena illegale" resta percorribile quando il vizio incide sulla stessa determinazione della pena (assenza di presupposti, eccedenza nei limiti di specie o quantità, uso di norme incostituzionali o violazione del principio di irretroattività), non quando il vizio concerne solo la concessione di un beneficio esecutivo.
- In ipotesi di patteggiamento è necessario distinguere con precisione se il vizio denunciato incida sul procedimento di commisurazione della pena o soltanto sulla successiva fase esecutiva: solo il primo è normalmente idoneo a fondare il ricorso per cassazione.
- Il pubblico ministero dispone di strumenti alternativi di tutela (revoca del beneficio in esecuzione) quando la sentenza è irrevocabile; pertanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione non determina un vuoto di tutela effettivo.
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