Cassazione Penale, Sentenza n. 30559/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale del Tribunale di Roma (condanna per truffa continuata). Il ricorrente deduceva inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo per notifiche effettuate al "vecchio" studio del proprio difensore domiciliatario e a mani di un presunto portiere inesistente, denunciando la mancata comunicazione da parte dell'avv. Valerio De Martino (difensore di fiducia), la presenza di elementi documentali (certificazione del Consiglio dell'Ordine, verbale assemblea condominiale, esposto disciplinare) che proverebbero l'inesistenza della notifica, l'errata valutazione delle notifiche nel periodo Covid, e la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rescissione del giudicato e di "ignoranza incolpevole" (riferimenti a sentenze Piunti, Ismail, Lovric, Aguasvivas, Kebaili). In sostanza, chiedeva la rescissione del giudicato in quanto sarebbe stata impedita la partecipazione al processo per fatti non imputabili a lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato. Ha richiamato e applicato la giurisprudenza (in particolare la sentenza Lovric e altre pronunce successive) secondo cui la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è esperibile solo quando l'ignoranza della celebrazione del processo sia "incolpevole". La sentenza ha ritenuto decisiva la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui: la partecipazione del difensore domiciliatario all'udienza preliminare senza rilievi sul rapporto è indice dell'effettività del mandato e impone all'imputato l'onere di mantenere contatti periodici con il difensore per essere informato. Pertanto la mancata conoscenza del procedimento è stata ritenuta colposa per mancata diligenza da parte del ricorrente, con la conseguenza che non è stato possibile accogliere la domanda di rescissione; le doglianze relative a presunte notifiche inesistenti o alla condotta del difensore non hanno retto a causa della valutazione complessiva dei fatti operata dal giudice.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate come base di censura in cassazione (inosservanza e erronea applicazione della legge penale; vizio della motivazione). La Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto sotto tali letture.
art. 629-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per nullità assolute della vocatio in ius che hanno impedito la partecipazione dell'imputato. La Corte ha confermato che il rimedio è esperibile solo se l'ignoranza della celebrazione del processo è incolpevole.
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Contiene indici che possono essere utilizzati per valutare la conoscenza del processo da parte dell'imputato (es. elezione di domicilio, nomina difensore). La Corte ha richiamato la distinzione tra indici e presunzioni e l'uso di tali elementi nel valutare la colpevolezza o incolpevolezza dell'ignoranza.
art. 670, cod. proc. pen.
Norma menzionata a titolo comparativo (istituto diverso dall'azione di rescissione per le nullità della vocatio in ius). La Corte ha ricordato che la rescissione è lo strumento corretto per tutelare l'imputato che non abbia partecipato al processo per ignoranza incolpevole.
art. 380 c.p.
Articolo penale richiamato nella parte fattuale (riferimento alla possibile condotta dell'avvocato che ha portato a trasmissione degli atti alla Procura). Non costituente il fulcro della decisione sulla rescissione.
artt. 81 e 642 cod. pen.
Norme substantive riferite al reato di truffa continuata (e causa di aumento di pena) oggetto della condanna che aveva formato il giudicato. Citazione per contestualizzare il processo di merito.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato come parametro interpretativo del concetto di "ignoranza incolpevole" del procedimento; la Corte afferma che la tutela prevista dall'art. 629-bis è coerente con l'art. 6 CEDU ma richiede che l'ignoranza non sia imputabile all'imputato.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è ammessa solo se la mancata partecipazione dell'imputato al processo sia dovuta a un'ignoranza incolpevole della celebrazione: se sussiste colpa dell'imputato, il rimedio è precluso.
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio sono indici rilevanti e possono comportare per l'imputato l'onere di mantenere contatti periodici con il difensore; l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia può, salvo circostanze particolari, far ritenere effettiva la conoscenza del procedimento.
- La partecipazione del difensore domiciliatario a udienze importanti (es. udienza preliminare) senza che lo stesso sollevi problemi sul rapporto con il cliente è elemento che tende a dimostrare l'effettività del mandato e quindi l'esistenza di responsabilità del cliente nel non aver attivato i contatti.
- L'esistenza di inadempienze o negligenze del difensore (esposti disciplinari, mancata comparizione) non è di per sé sufficiente a provare l'ignoranza incolpevole del cliente se non è documentato che il rapporto professionale si fosse in concreto interrotto o che il difensore avesse intenzionalmente rinunciato al mandato senza informare il cliente.
- Chi invoca la rescissione per mancata conoscenza del processo deve allegare e, in concreto, dimostrare elementi che escludano la colpevolezza propria (p.es. impossibilità oggettiva di mantenere contatti, notizie ufficiali certe di mancata domiciliazione, comunicazioni formali che attestino l'assenza di notifica), non bastano mere deduzioni o incongruenze nelle notifiche.
- In periodi eccezionali (es. pandemia) le particolarità delle notifiche possono essere rilevanti ma devono essere provate con elementi specifici: l'asserita difficoltà generale non sopperisce all'onere dell'imputato di dimostrare l'incolpevolezza della propria ignoranza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30512/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30513/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30514/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30515/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30516/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30517/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →