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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15808/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti nel 2004. Il promissario acquirente agiva per ottenere il riconoscimento della legittimità del recesso esercitato dal contratto e la condanna dei promittenti venditori alla restituzione di euro 25.000, somma composta da euro 20.000 richiesti come doppio della caparra confirmatoria versata e da euro 5.000 versati successivamente come acconto. I convenuti, costituendosi in primo grado, avevano eseguito il pagamento di euro 16.400, comprensivi della restituzione di caparra/acconto e degli interessi. Il Tribunale aveva comunque condannato i convenuti al pagamento dell’intera somma di euro 25.000. In appello, i promittenti venditori contestavano la condanna, sostenendo che, alla luce della clausola contrattuale richiamata, nulla fosse più dovuto oltre quanto già corrisposto in giudizio; la Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, riteneva che il pagamento eseguito in corso di causa esaurisse le pretese dell’attore. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente e omesso esame, lamentando l’erronea interpretazione della clausola dell’art. 6 del preliminare come clausola risolutiva; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del devolutum, assumendo che l’appello avesse chiesto solo la riduzione della condanna e non l’esclusione integrale del credito; 3) violazione delle norme sulla condizione risolutiva e della disciplina delle prove, sostenendo che la clausola non potesse essere letta come condizione risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato l’inammissibilità del controricorso per tardività della notificazione, essendo intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c.; per tale ragione ha compensato le spese, non essendosi gli intimati costituiti ritualmente. Nel merito, ha ritenuto inammissibili congiuntamente i tre motivi perché diretti, in sostanza, a chiedere una diversa lettura del motivo di appello e della clausola contrattuale effettuate dal giudice di merito, senza evidenziare un vero vizio di legittimità. La Corte ha condiviso l’impostazione della sentenza impugnata, secondo cui l’appello dei convenuti non era limitato alla mera deduzione dell’acconto già versato in corso di causa, ma contestava la debenza stessa della somma residua; inoltre, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta non apparente né manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    termine per il controricorso

    La notificazione del controricorso eseguita oltre il termine legale comporta l’inammissibilità del controricorso stesso.

  • artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Sono richiamati come parametri della motivazione della sentenza; la loro violazione è esclusa perché la decisione impugnata contiene un percorso argomentativo riconoscibile e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato viene invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la sentenza d’appello lo abbia violato, avendo interpretato il contenuto effettivo del motivo di gravame.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai limiti e al contenuto dell’atto di appello; la Corte reputa non fondata la doglianza sulla pretesa ultra/extra petizione.

  • art. 1353 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione della clausola come condizione risolutiva; la censura è dichiarata inammissibile perché sollecita un riesame di merito.

  • art. 1456 c.c.

    Norma richiamata per sostenere l’erronea lettura della clausola come clausola risolutiva espressa; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l’accertamento fattuale e probatorio del giudice di merito; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri del sindacato di legittimità richiamati per i motivi di ricorso; la Corte afferma che le censure non si confrontano con i limiti propri di tali vizi e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contenuto sostanziale di una domanda o di un motivo di appello è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se si traduce in un vizio processuale, in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oppure in un vero errore di diritto o di fatto nei limiti dei rispettivi motivi di ricorso.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, del contenuto delle difese o delle risultanze probatorie.
  • La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente o radicale illogicità; se la motivazione consente di ricostruire l’iter logico seguito, il vizio non sussiste.
  • Il giudice di merito, nell’interpretare gli atti e le clausole contrattuali, può desumere il significato complessivo della domanda o dell’impugnazione dal tenore sostanziale delle deduzioni, non essendo vincolato alla sola formulazione letterale delle espressioni usate.
  • La tardiva notificazione del controricorso oltre il termine previsto dal codice determina la sua inammissibilità e impedisce una rituale costituzione della parte intimata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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