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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04143/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da accertamenti fiscali fondati su informazioni acquisite tramite cooperazione amministrativa internazionale, dalle quali risultava che uno dei contribuenti era intestatario di disponibilità finanziarie in Liechtenstein tramite una fondazione e gli altri tre erano beneficiari di un'ulteriore fondazione istituita dal padre. L'Ufficio contestava il possesso di redditi di capitale e di redditi diversi non dichiarati, irrogando sanzioni per gli anni d'imposta successivi al 2001; il presente giudizio riguarda gli anni 2005 e 2006, dopo che in sede di rinvio era rimasto controverso soltanto il trattamento sanzionatorio. I contribuenti, nel ricorso per cassazione, hanno dedotto due motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice di rinvio escluso la producibilità della dichiarazione di disconoscimento rilasciata da una banca estera e, quindi, l'inutilizzabilità della documentazione bancaria prodotta in copia; con il secondo hanno censurato la violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, che spettasse all'Ufficio provare la persistenza delle disponibilità bancarie negli anni successivi e che fosse illegittimo l'uso di presunzioni di secondo grado, oltre a riproporre il tema dell'inutilizzabilità della documentazione bancaria disconosciuta. Hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di una querela di falso, istanza dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche l'istanza di sospensione proposta per la prima volta in Cassazione, perché estranea alla funzione nomofilattica e di legittimità della Corte. Quanto ai due motivi, li ha esaminati congiuntamente e li ha dichiarati inammissibili perché diretti a introdurre nel giudizio di rinvio questioni e prove nuove su aspetti ormai coperti dal limite oggettivo del rinvio: dopo la precedente cassazione, il processo era circoscritto alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché non era più consentito rimettere in discussione la fondatezza dell'accertamento fiscale né depositare nuovi documenti se non nei casi eccezionali previsti dalla disciplina del giudizio di rinvio, qui insussistenti. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha applicato la sanzione pecuniaria per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiesta per la pendenza di altra controversia è inammissibile se domandata впервые in Cassazione, perché esula dalla funzione della Corte di legittimità.

  • art. 394 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare il giudizio di rinvio; la Corte rileva che il nuovo motivo non può servire a riaprire il thema decidendum oltre i limiti fissati dalla cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha governato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La regola sulla produzione di nuovi documenti nel processo tributario non si applica, nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio, quando opera la disciplina speciale del giudizio di rinvio.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di rinvio l'istruzione è sostanzialmente chiusa e sono precluse nuove prove, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla cassazione o impossibilità precedente per forza maggiore.

  • art. 7 del D.Lgs. 546/1992

    Invocato dai ricorrenti sul tema istruttorio e probatorio, ma non idoneo a superare i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito del tema perché la doglianza è preclusa dai limiti oggettivi del rinvio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a riesaminare questioni non più deducibili nel rinvio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte nega che nel rinvio potessero essere rivalutati gli elementi indiziari relativi all'accertamento.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal giudice di rinvio per la rideterminazione della sanzione complessiva in relazione agli anni d'imposta contestati; la Corte di cassazione non modifica tale impostazione perché la doglianza è inammissibile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna equitativa per lite temeraria/abuso del processo in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte condanna altresì al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il meccanismo sanzionatorio per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il thema decidendum è rigidamente delimitato dalla sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio: non è consentito riaprire questioni definitivamente decise né introdurre nuovi accertamenti estranei all'oggetto residuo del processo.
  • Nel processo tributario, la disciplina generale sulla produzione di nuovi documenti non può essere invocata per superare i limiti propri del giudizio di rinvio, nel quale l'istruttoria è sostanzialmente chiusa salvo eccezioni tipizzate e rigorose.
  • La produzione documentale in rinvio è ammessa solo se giustificata da fatti sopravvenuti attinenti alla controversia residua, da esigenze istruttorie derivanti dalla cassazione o da impossibilità di precedente produzione per forza maggiore; fuori da tali ipotesi, il deposito è inammissibile.
  • Quando il giudizio di rinvio resta circoscritto alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, è preclusa ogni censura volta a contestare il fondamento dell'accertamento fiscale o il materiale probatorio posto a base dell'originaria pretesa.
  • L'istanza di sospensione necessaria proposta per la prima volta in Cassazione è inammissibile se richiede una valutazione estranea al sindacato di legittimità della Corte.
  • La proposizione di censure che mirano sostanzialmente a riproporre questioni già definite o non più deducibili in sede di rinvio può integrare abuso del processo, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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