Sentenza n. 8515/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 22.01.2026, protocollo n. 20250039270; - del provvedimento di cancellazione del profilo studentesco del 16.02.2026; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio e conseguente cancellazione del profilo studentesco
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per frequentare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un'università italiana e il conseguente provvedimento di cancellazione del profilo studentesco. Il Consolato aveva ritenuto insufficienti le garanzie economiche, valorizzando il saldo del conto del richiedente, la modesta pensione della madre, il disallineamento tra il reddito dichiarato del padre e il saldo del relativo conto corrente, nonché l'insufficienza delle risorse rispetto alle spese di soggiorno e alle tasse universitarie. Sono state dedotte la violazione delle disposizioni in materia di visto per studio, soggiorno e disponibilità dei mezzi di sostentamento, nonché della disciplina ministeriale applicabile, oltre all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di motivazione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, asseritamente priva di apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare del Ministero, rilevando che la procura era stata rilasciata mediante atto pubblico formato da un notaio turco, con identificazione del sottoscrittore, ed era stata debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e correlato difetto di motivazione. Il diniego non aveva adeguatamente considerato che il richiedente, giovane e privo di redditi autonomi, poteva fare affidamento sui genitori; che la documentazione bancaria attestava depositi complessivi di circa 14.000 euro, superiori alla soglia indicata dalla tabella A della direttiva del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2000; e che non era ragionevole escludere tali disponibilità solo perché il deposito era stato effettuato poco prima della domanda. Inoltre, la valutazione dei redditi familiari non poteva fondarsi rigidamente sulla corrispondenza con i saldi dei conti correnti, a fronte della dedotta disponibilità complessiva di circa 5.000 euro mensili, comprensiva delle entrate locative, e in assenza di adeguata prova contraria. Sono stati annullati il diniego di visto e gli atti conseguenti, con ordine all'Amministrazione di riesaminare definitivamente l'istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo, dei principi di buona fede e correttezza e in tempo utile per l'anno accademico 2025-2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
La disponibilità di mezzi di sostentamento costituisce requisito rilevante per il rilascio del visto d'ingresso; la relativa verifica deve essere condotta mediante una valutazione effettiva e non meramente formalistica degli elementi economici prodotti.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti economici e del soggiorno; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma del giudice.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto e dell'ingresso per motivi di studio; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma del giudice.
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente con riguardo all'accesso agli studi; il giudice ha fondato l'accoglimento soprattutto sul difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione delle risorse economiche.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Richiamato quale parametro della disciplina dei visti per studio; il giudice ha ritenuto non adeguatamente ponderati gli elementi economici prodotti.
Direttiva del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2000, tabella A
La disponibilità bancaria documentata dal richiedente, pari a circa 14.000 euro, risultava superiore all'importo previsto dalla tabella; tale circostanza doveva essere considerata dall'Amministrazione e non poteva essere esclusa senza ulteriori elementi soltanto perché il deposito era stato effettuato poco prima della domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille apposta sull'atto pubblico notarile straniero ha consentito di ritenere valida la procura speciale.
Massime di principio
- Nella valutazione dei mezzi economici del richiedente un visto per studio, l'Amministrazione deve considerare complessivamente e concretamente le disponibilità finanziarie documentate, incluse quelle derivanti dal sostegno dei genitori quando il richiedente è giovane e privo di redditi autonomi.
- La verifica dei mezzi di sostentamento non può fondarsi esclusivamente sulla corrispondenza tra redditi dichiarati e saldi dei conti correnti, quando siano documentate entrate effettive ulteriori e non risultino elementi contrari adeguatamente accertati.
- La disponibilità di somme depositate poco prima della presentazione della domanda non può essere automaticamente svalutata per la sola prossimità temporale, in assenza di ulteriori elementi che ne dimostrino l'inaffidabilità o l'inidoneità a garantire il soggiorno.
- Il diniego di visto per studio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando omette di confrontarsi con elementi documentali potenzialmente decisivi, quali il superamento della soglia economica di riferimento e la complessiva capacità reddituale del nucleo familiare.
- L'annullamento del diniego di visto può accompagnarsi all'ordine di riesame entro un termine determinato e al vincolo conformativo di rivalutare l'istanza secondo buona fede e correttezza, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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