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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12251 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva richiesto il condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002 per tre cartelle di pagamento, versando la prima rata il 5 maggio 2003 e la seconda il 5 aprile 2005, oltre il termine previsto per il 16 aprile 2004. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un provvedimento di diniego, impugnato dalla contribuente insieme al diniego di autotutela. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto non decadenziale il termine per il secondo versamento; la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato il diniego per carenza di motivazione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che il pagamento tardivo impediva il perfezionamento del condono e che il provvedimento era adeguatamente motivato mediante il richiamo al prospetto contabile allegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che il condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 si perfezioni solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Anche il ritardato versamento delle rate successive alla prima esclude il perfezionamento della definizione agevolata. La Corte ha inoltre stabilito che il diniego era sufficientemente motivato, poiché indicava il difetto dei requisiti e rinviava a un prospetto contabile costituente parte integrante dell'atto. Il secondo motivo, relativo all'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Consente di definire le somme incluse in ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria e affidati ai concessionari della riscossione entro il 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo.

    La definizione agevolata costituisce un condono clemenziale e si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto. Il pagamento tardivo, anche di una rata successiva alla prima, impedisce il perfezionamento del condono.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della decisione. È sufficiente anche un rinvio a un prospetto contabile allegato, purché questo sia parte integrante dell'atto e contenga gli elementi necessari.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La disposizione è stata invocata in relazione agli effetti dei vizi formali dell'atto amministrativo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente rivolto contro la motivazione della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono state dedotte violazioni di legge e omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo, con riferimento alla valutazione della motivazione del provvedimento di diniego.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede rate e termini perentori, il pagamento tardivo anche di una sola rata successiva alla prima può impedire definitivamente il perfezionamento del beneficio, salvo diversa previsione normativa.
  • Per i condoni di natura clemenziale, il contribuente non ha diritto al beneficio se non esegue integralmente e tempestivamente tutti i versamenti richiesti; non è sufficiente aver presentato la domanda o aver pagato la prima rata.
  • Un provvedimento di diniego è adeguatamente motivato se indica il difetto dei requisiti e rinvia espressamente a un prospetto o documento allegato che chiarisca importi, scadenze e ragioni del diniego.
  • La motivazione degli atti tributari deve essere valutata in relazione alla disciplina del singolo tributo o beneficio, considerando anche gli allegati richiamati come parte integrante dell'atto.
  • In presenza di un atto vincolato e di un vizio formale, occorre verificare se il contribuente abbia comunque potuto comprendere le ragioni della decisione e contestarle efficacemente; tuttavia, la relativa censura deve essere formulata in modo specifico contro la sentenza impugnata.

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