Sentenza n. 192/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 118/2023 in data 11 luglio 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza civile n. 118/2023 del Tribunale di Piacenza, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. chiedendo che fosse ordinata al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esecuzione della sentenza n. 118/2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione civile. La sentenza civile aveva accertato il diritto di ciascuna ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici individualmente indicati, nell’importo di 500 euro annui, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Le ricorrenti hanno dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 4 giugno 2025. La sentenza è stata notificata il 8 gennaio 2025 all’indirizzo PEC del Ministero individuato quale domicilio digitale. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato civile e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta delle ricorrenti entro i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali, compresi i giudicati del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione vi sia rimasta inadempiente.
- La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale presuppone, per i provvedimenti soggetti al termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC individuato come domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’adempimento, se il recapito è riferibile all’amministrazione destinataria.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale non comporta automaticamente il riconoscimento di un compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →