Sentenza del 20/03/2024 n. 7518 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Cessioni sottoposte ad IVA - Registrazione dell'atto misura fissa - Cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali - Irrilevanza - Applicabilità art. 11 d.P.R. 131/1986 - sussiste - applicazione dell' art. 20 d.P.R. 131/1986 -esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla liquidazione dell'imposta di registro a seguito della cessione integrale della partecipazione al capitale di "Domizio Immobiliare Srl": l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione indiretta di azienda e intimato la liquidazione proporzionale dell'imposta ex art. 20 d.P.R. 131/1986; i contribuenti contestavano la riqualificazione e sostenevano che si trattava di mera cessione di partecipazioni soggetta all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'atto impositivo. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 20 d.P.R. 131/1986 nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145: l'amministrazione finanziaria non può qualificare diversamente l'atto facendo riferimento ad elementi extratestuali o atti collegati in assenza di un nesso testuale; la cessione di partecipazioni, anche totalitaria, deve essere tassata con l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della tariffa. Spese giudiziali a carico della ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
comma 1 (testo novellato dall'art. 1, comma 87, legge 27/12/2017, n. 205)
L'interpretazione autentica (legge 30/12/2018, n.145, comma 1084) impone che l'imposta sia applicata in base alla "intrinseca natura" e agli effetti giuridici dell'atto presentato, prendendo in considerazione solo gli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo elementi extratestuali o atti collegati salvo eccezioni espressamente previste.
Tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11
atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione ... soggetti ad imposta in misura fissa
La cessione di partecipazioni societarie (anche totalitaria) è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11; tale disciplina è compatibile con i principi comunitari di libera circolazione dei capitali.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87
modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 (sostituzione di alcune parole e precisazioni sull'interpretazione)
Ha ristretto la possibilità di qualificazione dell'atto mediante riferimento esclusivo al contenuto testuale del singolo atto presentato.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
interpreta autenticamentel'art. 1, comma 87, della legge 27/12/2017, n.205
Riconosce carattere di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20, legittimandone l'applicazione retroattiva nei giudizi ancora pendenti.
Direttiva CEE 69/335 e Direttiva 2008/7/CE
riferimenti normativi comunitari in materia di imposizioni indirette sulle operazioni societarie
I principi comunitari hanno ispirato l'esenzione/protezione della negoziazione di partecipazioni dall'imposizione proporzionale, coerente con l'applicazione dell'art. 11 della tariffa.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale dell'atto registrato deve avvenire prioritariamente sulla base del testo e degli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso; l'amministrazione non può riqualificare l'operazione facendo ricorso ad elementi extratestuali o atti collegati in assenza di un nesso testuale.
- La cessione di partecipazioni societarie, anche se totalitaria, è in linea di principio soggetta all'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della tariffa e non può essere automaticamente considerata cessione d'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale.
- Se l'intento delle parti è trasferire effettivamente l'azienda (e non solo la partecipazione), occorre che ciò emerga da atti e clausole specifiche e coerenti: la semplice clausola che trasferisca debiti o crediti sociali non trasforma automaticamente la natura giuridica della cessione di partecipazioni.
- La modifica normativa del 2017, con interpretazione autentica del 2018, è stata ritenuta retroattiva dai giudici e applicabile ai procedimenti pendenti, perciò controversie anteriori alla riforma possono essere decise alla luce del nuovo testo dell'art. 20.
- In pratica, per ottenere una tassazione secondo la cessione di azienda è preferibile procedere con atti specifici di conferimento/cessione ramo d'azienda, non mediante sola cessione di quote; viceversa, chi cede quote può contare sulla tassazione in misura fissa salvo prova testuale contraria.
- Occorre prestare attenzione agli aspetti IVA e al diritto dell'Unione: in caso di trasferimento d'azienda ai fini IVA possono operare regole diverse; la possibilità di contestazione sotto il profilo IVA richiede valutazioni specifiche e, talvolta, prova diversa rispetto a quella richiesta dall'imposta di registro.
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