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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 7518 - Corte di Cassazione

Imposta di registro - Cessioni sottoposte ad IVA - Registrazione dell'atto misura fissa - Cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali - Irrilevanza - Applicabilità art. 11 d.P.R. 131/1986 - sussiste - applicazione dell' art. 20 d.P.R. 131/1986 -esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla liquidazione dell'imposta di registro a seguito della cessione integrale della partecipazione al capitale di "Domizio Immobiliare Srl": l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione indiretta di azienda e intimato la liquidazione proporzionale dell'imposta ex art. 20 d.P.R. 131/1986; i contribuenti contestavano la riqualificazione e sostenevano che si trattava di mera cessione di partecipazioni soggetta all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'atto impositivo. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 20 d.P.R. 131/1986 nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145: l'amministrazione finanziaria non può qualificare diversamente l'atto facendo riferimento ad elementi extratestuali o atti collegati in assenza di un nesso testuale; la cessione di partecipazioni, anche totalitaria, deve essere tassata con l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della tariffa. Spese giudiziali a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    comma 1 (testo novellato dall'art. 1, comma 87, legge 27/12/2017, n. 205)

    L'interpretazione autentica (legge 30/12/2018, n.145, comma 1084) impone che l'imposta sia applicata in base alla "intrinseca natura" e agli effetti giuridici dell'atto presentato, prendendo in considerazione solo gli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo elementi extratestuali o atti collegati salvo eccezioni espressamente previste.

  • Tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11

    atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione ... soggetti ad imposta in misura fissa

    La cessione di partecipazioni societarie (anche totalitaria) è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11; tale disciplina è compatibile con i principi comunitari di libera circolazione dei capitali.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 (sostituzione di alcune parole e precisazioni sull'interpretazione)

    Ha ristretto la possibilità di qualificazione dell'atto mediante riferimento esclusivo al contenuto testuale del singolo atto presentato.

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    interpreta autenticamentel'art. 1, comma 87, della legge 27/12/2017, n.205

    Riconosce carattere di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20, legittimandone l'applicazione retroattiva nei giudizi ancora pendenti.

  • Direttiva CEE 69/335 e Direttiva 2008/7/CE

    riferimenti normativi comunitari in materia di imposizioni indirette sulle operazioni societarie

    I principi comunitari hanno ispirato l'esenzione/protezione della negoziazione di partecipazioni dall'imposizione proporzionale, coerente con l'applicazione dell'art. 11 della tariffa.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale dell'atto registrato deve avvenire prioritariamente sulla base del testo e degli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso; l'amministrazione non può riqualificare l'operazione facendo ricorso ad elementi extratestuali o atti collegati in assenza di un nesso testuale.
  • La cessione di partecipazioni societarie, anche se totalitaria, è in linea di principio soggetta all'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della tariffa e non può essere automaticamente considerata cessione d'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale.
  • Se l'intento delle parti è trasferire effettivamente l'azienda (e non solo la partecipazione), occorre che ciò emerga da atti e clausole specifiche e coerenti: la semplice clausola che trasferisca debiti o crediti sociali non trasforma automaticamente la natura giuridica della cessione di partecipazioni.
  • La modifica normativa del 2017, con interpretazione autentica del 2018, è stata ritenuta retroattiva dai giudici e applicabile ai procedimenti pendenti, perciò controversie anteriori alla riforma possono essere decise alla luce del nuovo testo dell'art. 20.
  • In pratica, per ottenere una tassazione secondo la cessione di azienda è preferibile procedere con atti specifici di conferimento/cessione ramo d'azienda, non mediante sola cessione di quote; viceversa, chi cede quote può contare sulla tassazione in misura fissa salvo prova testuale contraria.
  • Occorre prestare attenzione agli aspetti IVA e al diritto dell'Unione: in caso di trasferimento d'azienda ai fini IVA possono operare regole diverse; la possibilità di contestazione sotto il profilo IVA richiede valutazioni specifiche e, talvolta, prova diversa rispetto a quella richiesta dall'imposta di registro.

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