Cassazione Penale, Sentenza n. 25045/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti relativi alla nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati, deducendo che il rimedio esperibile non poteva essere l'appello cautelare ma l'opposizione ex artt. 666-670 c.p.p., contestando l'inammissibilità pronunciata dal GIP; hanno inoltre denunciato l'omessa fissazione dell'udienza camerale (privazione della possibilità di dedurre) e sostenuto l'incompatibilità della nomina con la gestione dell'immobile adibito ad abitazione e, più in generale, con il sequestro per equivalente, ritenendo che la trascrizione del vincolo cautelare bastasse a garantire la procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che i provvedimenti relativi alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, quando attengono alla gestione ordinaria dei beni sequestrati, hanno natura sostanzialmente amministrativa e rientrano nella fase di esecuzione della misura cautelare; pertanto il rimedio esperibile è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 666 e ss. c.p.p.) e non l'appello. Non risultando che la nomina avesse modificato il vincolo cautelare, l'opposizione doveva essere ritenuta ammissibile e il GIP avrebbe dovuto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Matera per il seguito.
Norme richiamate
articoli 666-670 c.p.p.
Indicano il rimedio dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione per i provvedimenti inerenti l'esecuzione della misura cautelare e la gestione dei beni sequestrati; la Corte afferma che tale rimedio è quello esperibile contro le decisioni sull'operato dell'amministratore giudiziario
art. 322-bis c.p.p. (cd. appellabilità generale)
La norma sulla generale appellabilità delle ordinanze non si applica ai provvedimenti di natura sostanzialmente amministrativa adottati nella fase di esecuzione della misura cautelare (es.: nomina/revoca amministratore, nomina custode)
comma 1-quater dell'art. 104-bis disposizioni attuative c.p.p.
Prevede l'applicabilità delle norme sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati anche al sequestro per equivalente e quindi la possibilità di nomina di amministratore giudiziario anche in tali ipotesi
art. 240-bis c.p.
Norma richiamata per includere il sequestro per equivalente tra i casi in cui possono applicarsi regole particolari di sequestro e confisca; la Corte ne ricava la compatibilità con la nomina dell'amministratore
art. 666, comma 4, c.p.p.
Prevede l'obbligo di fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione ex art. 666; la Corte rileva che il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza e consentire alle parti di dedurre
Massime di principio
- Le decisioni sulla nomina e sull'operato dell'amministratore giudiziario, quando riguardano la gestione ordinaria dei beni sequestrati, hanno natura esecutiva/amministrativa: il rimedio contro tali provvedimenti è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 666 e ss. c.p.p.) e non l'appello.
- Fanno eccezione i provvedimenti che modificano il vincolo cautelare o incidono sulla sostanza del sequestro (p.es. autorizzazioni che incidono sul vincolo): in tali casi può trovare applicazione l'appello cautelare.
- Se l'opposizione è proposta, il giudice procedente deve fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p.; l'omessa fissazione può costituire vizio che comporta ritenere ammissibile l'istanza e riaprire la valutazione.
- La nomina di un amministratore giudiziario è compatibile con il sequestro per equivalente e può riguardare attività di gestione, conservazione e valorizzazione dei beni anche per far fronte agli oneri connessi alla titolarità degli immobili.
- In situazioni analoghe, valutare preliminarmente se il provvedimento incide sul vincolo cautelare (modifica/soppressione) o se si limita alla gestione: questa distinzione determina quale rimedio sia esperibile (appello vs opposizione).
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