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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8954/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso conferma di condanna per vendita di DVD contraffatti e ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata; 2) vizio di motivazione e richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. (assoluzione per estinzione del reato) sostenendo destinazione dei beni ad uso personale e mancanza di prova della ricettazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che l'aggravante della recidiva specifica e la circostanza "infraquinquennale" incidono sul computo e sulla proroga della prescrizione: il reato di ricettazione (capo B, commesso il 26/06/2008) non è prescritto alla data odierna (termine maturando anni 18) e la condanna è stata confermata. Il reato previsto dall'art. 171-ter, comma 1, L. n. 633/1941 (capo A), con pena massima fino a 3 anni, si è invece prescritto prima della sentenza impugnata (estinto dopo 9 anni dalla commissione in assenza di cause di sospensione): la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo A e cancellato il relativo segmento di pena in continuazione (mesi 1 di reclusione e euro 100 di multa). Le doglianze relative all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono state ritenute infondate, poiché dagli atti emergeva che i beni erano destinati alla vendita e riprodotti abusivamente.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, comma 1, Legge n. 633 del 1941

    Norma che punisce la violazione del diritto d'autore (es. vendita di supporti audiovisivi contraffatti). Nel caso concreto ha determinato il capo A, la cui pena massima (fino a 3 anni) ha fatto sì che il reato si prescrivesse in 9 anni dalla commissione in assenza di sospensioni.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Prevede che circostanze aggravanti (come la recidiva specifica e la "infraquinquennale") incidono sul computo del termine-base di prescrizione, aumentando il termine stesso.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce che le circostanze aggravanti influiscono anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; rilevante per la conclusione che il reato di ricettazione non è prescritto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola l'assoluzione quando il reato si estingue per causa sopravvenuta. La giurisprudenza richiede che, per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma secondo, l'esistenza delle circostanze idonee ad escludere il fatto o la responsabilità emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi').

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 35490/2009 e precedenti richiamate)

    Conferma il principio restrittivo sull'uso dell'art. 129 c.p.p.: il giudice può assolvere per estinzione solo quando l'innocenza o l'inesistenza del fatto risultino in modo manifesto dagli atti, senza necessità di accertamenti ulteriori.

Massime di principio

  • La recidiva specifica e la circostanza "infraquinquennale" possono allungare sia il termine-base di prescrizione sia la sua proroga dopo atti interruttivi: in presenza di tali aggravanti reati commessi anche molti anni prima possono non essere prescritti.
  • Quando il possesso di beni palesemente contraffatti è ingiustificato e i beni sono destinati alla vendita, si può integrare il reato di ricettazione anche in assenza di prova diretta della provenienza illecita.
  • L'art. 129 c.p.p. (assoluzione per estinzione) va applicato con estrema cautela: è possibile solo se l'inesistenza del fatto o l'innocenza del reo emergono in modo chiaro e incontestabile dagli atti (valutazione 'ictu oculi'), non quando sia necessario un approfondimento probatorio.
  • Diversi reati contestati nello stesso processo possono avere esiti diversi rispetto alla prescrizione: alcuni capi possono estinguersi per prescrizione mentre altri, per effetto di aggravanti o diversa disciplina sanzionatoria, permangono validi.
  • In caso di estinzione per prescrizione di un capo che era stato conteggiato in continuazione con altri reati, il giudice deve eliminare i segmenti di pena e le componenti afflittive correlate a quel capo.

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