Cassazione Penale, Sentenza n. 16783/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di L'Aquila che aveva escluso l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Albania per il medesimo fatto, deducendo vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 9 della Convenzione europea di estradizione (1957). Il Procuratore generale sosteneva che l'estradizione non doveva essere esclusa e contestava la valutazione circa l'esistenza di una causa ostativa per la pendenza di un procedimento in Italia (sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno del 2 novembre 2021, successivamente impugnata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'estradizione perché nei confronti dell'estradando risultava pendente in Italia un procedimento relativo agli stessi fatti definito in primo grado (sentenza del 2/11/2021 poi impugnata). La Corte ha precisato che la fattispecie è disciplinata dall'art. 8 della Convenzione europea di estradizione ("perseguimenti in corso per gli stessi fatti") e dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., che vieta l'estradizione in presenza di azione penale o ordinanza di custodia cautelare in Italia; l'art. 9 della Convenzione (che riguarda persone definitive giudicate) non è applicabile al caso. In conclusione, il divieto interno di concedere l'estradizione prevale sulla facoltà convenzionale di rifiutarla e determina la non estradabilità dell'interessato.
Norme richiamate
art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la causa ostativa all'estradizione: si considera ostativa la pendenza di un procedimento penale in Italia (azione penale esercitata o ordinanza di custodia cautelare), con conseguente divieto per lo Stato italiano di concedere l'estradizione; esclude la discrezionalità del Ministro.
art. 8, Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957)
Una Parte richiesta potrà rifiutare d'estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione
Regola i "perseguimenti in corso per gli stessi fatti": autorizza una Parte a rifiutare l'estradizione quando lo Stato richiesto sta perseguendo l'interessato per gli stessi fatti oggetto della domanda; nel diritto interno l'art. 705 c.p.p. recepisce un divieto di concedere l'estradizione in tali casi.
art. 9, Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957)
Riguarda l'ipotesi del giudizio definitivo: consente il rifiuto dell'estradizione se la persona richiesta è stata definitivamente giudicata dallo Stato richiesto per gli stessi fatti; la norma non è applicabile se la pronuncia interna non è definitiva.
Sentenza Corte costituzionale n. 58 del 14 febbraio 1998
Ha affermato che l'art. 705 c.p.p., in assenza di una convenzione che imponga l'estradizione malgrado la pendenza di un procedimento interno, comporta il divieto di estradare e una pronuncia di non estradabilità, escludendo il potere discrezionale del Ministro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 48097/12.09.2018 - Carbone; Sez. 6, n. 26290/28.05.2013 - Paredes Morales)
Confermano il principio che la pendenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti (azione penale esercitata o ordinanza di custodia cautelare) determina la causa ostativa all'estradizione.
Massime di principio
- Se nello Stato richiesto (Italia) è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti (azione penale esercitata o ordinanza di custodia cautelare), l'estradizione è vietata ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. e dell'art. 8 della Convenzione europea di estradizione; il giudice nazionale deve dichiarare la non estradabilità.
- L'art. 9 della Convenzione europea di estradizione si applica soltanto alle pronunce definitive: una sentenza di primo grado impugnata non è "definitiva" e non determina l'applicazione dell'art. 9.
- La presenza di una facoltà convenzionale di rifiuto dell'estradizione non prevale sull'obbligo interno di non concederla quando l'ordinamento nazionale (art. 705 c.p.p.) stabilisce il divieto; va verificata l'eventuale esistenza di norme convenzionali in contrasto che impongano obblighi diversi.
- Per valutare l'ostatività dell'estradizione occorre accertare l'identità materiale dei fatti (coincidenza del petitum estradizionale con il fatto oggetto del procedimento nazionale) e lo stato del procedimento interno (pendente vs definitivo).
- L'eventuale esercizio del potere discrezionale del Ministro è escluso se sussiste la causa ostativa prevista dall'art. 705 c.p.p.; la decisione sull'estradizione spetta all'Autorità giudiziaria competente quando ricorre la pendenza.
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