Cassazione Penale, Ordinanza n. 09620/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché del tutto privo di specifiche argomentazioni in fatto e in diritto a fondamento della censura proposta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 12/06/2025. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., chiedendo verosimilmente una decisione immediata favorevole (proscioglimento o declaratoria di cause estintive/di non punibilità) sulla base della formula di cui alla disposizione richiamata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era totalmente privo sia delle ragioni di diritto sia dei dati di fatto a sostegno della richiesta.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente a fondamento della richiesta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura ritenuta generica e priva di supporto fattuale e giuridico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, assenza che nel caso non è stata ravvisata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad enunciare violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare specificamente le ragioni giuridiche e i dati fattuali posti a sostegno della censura.
- La deduzione dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da motivi concreti e intelligibili; una richiesta meramente assertiva non consente alla Corte alcun sindacato di merito o di legittimità effettivo.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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