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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1225 del 2022: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 1-OMISSIS-, che dispone a carico del ricorrente il divieto di “detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente”, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del R.D. 773/1931 e succ. mod.; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in specie quelli citati nel provvedimento del Prefetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\5\2025: del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-, notificato il 9 aprile 2025, con cui è stata respinta l’istanza di revoca del decreto prefettizio del -OMISSIS- e lo stesso è stato confermato (atto impugnato con i presenti motivi aggiunti); e del parere reso dalla Questura di Torino in data 5 marzo 2025, richiamato nel testo del provvedimento prefettizio, ma non conosciuto e di cui si chiede l’acquisizione in giudizio. quanto al ricorso n. 828 del 2023: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. “-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 20 luglio 2023, che dispone a carico del ricorrente la “revoca” della “licenza di porto di fucile per uso caccia”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\5\2025: del provvedimento della Questura di Torino datato 4 marzo 2025, inviato con prot. n. 57409 del 12 marzo 2025, con cui non è stata accolta la richiesta avanzata dal ricorrente di riesame del provvedimento di revoca della licenza porto di fucile per uso caccia; atto impugnato con i presenti motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202300828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia e successivi dinieghi di riesame e revoca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto in relazione a un diverbio stradale, nonché la successiva revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore. Ha dedotto violazione dell'art. 39 del r.d. 773/1931 e degli artt. 3, 7 e seguenti della l. 241/1990, difetto ed errore di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta ed erronea valutazione della propria personalità. In particolare, ha contestato la ricostruzione dell'episodio, sostenendo di non avere minacciato l'altro automobilista con un'arma e che l'amministrazione avesse privilegiato acriticamente la versione della controparte, senza considerare la denuncia presentata dal ricorrente. Ha inoltre contestato il riferimento a un precedente diverbio del 2014. Quanto alla revoca della licenza, ha dedotto anche la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 773/1931 e l'omessa o inadeguata valutazione delle proprie osservazioni. Successivamente, dopo la sentenza penale divenuta irrevocabile che aveva dichiarato il non luogo a procedere per remissione delle reciproche querele e aveva rilevato l'assenza di prova sufficiente circa il brandeggio dell'arma, il ricorrente ha impugnato i dinieghi con cui Prefetto e Questura avevano respinto le istanze di riesame. Ha dedotto che tali atti non avessero considerato adeguatamente la sopravvenienza, il decorso del tempo, la propria persistente attività e il rilievo professionale del porto d'armi, limitandosi a reiterare valutazioni astratte sull'autonomia e ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Per il diniego relativo alla licenza ha inoltre invocato l'art. 21-quinquies della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha respinto i ricorsi introduttivi, ritenendo legittimi il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza al momento della loro adozione. L'amministrazione non aveva recepito acriticamente la versione dell'altro automobilista, ma aveva valutato comparativamente le dichiarazioni disponibili, valorizzando la maggiore attendibilità della controparte, le iniziali dichiarazioni non veritiere del ricorrente sulla propria presenza alla guida, le modalità problematiche del ritiro delle armi e un precedente diverbio del 2014. In materia di armi, il porto d'armi non costituisce un diritto e l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, esercitabile secondo criteri di prudenza preventiva a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti contro i dinieghi di riesame. La sentenza penale e il decorso del tempo costituivano sopravvenienze potenzialmente rilevanti, rispetto alle quali l'amministrazione era tenuta a una nuova valutazione concreta. I dinieghi si erano limitati a richiamare la pendenza del contenzioso, l'autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale e l'ampia discrezionalità dell'autorità, senza confrontarsi puntualmente con le circostanze sopravvenute né spiegare il percorso logico per cui esse non avrebbero inciso sulla posizione del ricorrente. Gli atti di diniego sono quindi caducati con obbligo di riesame della posizione, ferma la discrezionalità amministrativa e la natura preventiva del potere. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente

    Il potere prefettizio è preventivo e ampiamente discrezionale; può fondarsi su una valutazione prudenziale dell'affidabilità del detentore e del rischio per la sicurezza pubblica.

  • art. 43 r.d. 773/1931

    La revoca della licenza di porto d'armi è valutata nell'ambito dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza, secondo una logica preventiva e prudenziale.

  • art. 11 r.d. 773/1931

    Richiamato quale parametro della disciplina della licenza di porto d'armi e della relativa valutazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e adeguata, soprattutto quando l'amministrazione è chiamata a riesaminare la posizione alla luce di sopravvenienze significative.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati in relazione alle garanzie partecipative e alla valutazione delle osservazioni dell'interessato nel procedimento di revoca.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Invocato con riferimento alla richiesta di rivalutazione e revoca del precedente provvedimento; la decisione si concentra tuttavia sull'obbligo di riesame concreto delle sopravvenienze.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi costituiscono misure preventive, non sanzionatorie, rispetto alle quali l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può adottare valutazioni improntate alla massima prudenza per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
  • La legittimità di un provvedimento in materia di armi deve essere valutata in rapporto agli elementi disponibili al momento della sua adozione; l'amministrazione può fondare la propria decisione sulla valutazione comparativa dell'attendibilità delle diverse ricostruzioni dell'episodio e sulle condotte complessive dell'interessato.
  • I provvedimenti interdittivi in materia di armi non hanno efficacia necessariamente sine die: il decorso del tempo e fatti nuovi potenzialmente rilevanti impongono all'amministrazione, a fronte di una specifica istanza di riesame, una nuova valutazione concreta della posizione dell'interessato.
  • L'autonomia della valutazione amministrativa rispetto al giudizio penale non esonera l'amministrazione dall'obbligo di confrontarsi puntualmente con gli elementi sopravvenuti emergenti dalla pronuncia penale e di spiegare, con motivazione concreta, perché tali elementi non incidano sulla valutazione di affidabilità e pericolosità preventiva.
  • Un diniego di riesame non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare in astratto l'ampia discrezionalità dell'autorità, la natura preventiva del potere e l'autonomia dal giudizio penale, senza esaminare le specifiche circostanze nuove dedotte dall'interessato e senza esplicitare il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

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