Cassazione Civile, Ordinanza n. 15175/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il consorzio aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi consortili riferiti a una rata di mutuo inerente a un terreno originariamente di proprietà di una società consorziata e poi in parte ceduto a due società. Il decreto era stato revocato in primo grado e la revoca era stata confermata in appello. In cassazione il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 18, 19 e 35 dello statuto consortile, sostenendo che la società originaria fosse rimasta consorziata perché ancora proprietaria di beni nel perimetro di lottizzazione, che fosse vincolata alle deliberazioni assembleari e del consiglio di amministrazione del 2014 e che tali delibere, non impugnate, costituissero prova scritta sufficiente ai fini del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. Ha inoltre sostenuto che la rata di mutuo riguardasse un finanziamento del 1999 destinato anche a estinguere precedenti finanziamenti approvati dalla stessa società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, individuata nell’interpretazione dello statuto consortile secondo cui, una volta comunicato al consorzio il trasferimento della proprietà, il venditore è liberato dalle obbligazioni future relative agli oneri consortili. Il ricorso non ha contestato in modo efficace né la regolare cessione di parte dei beni né la sua comunicazione al consorzio, e si è risolto in una diversa lettura delle vicende e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e/o errata interpretazione e applicazione
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non idonea a scalfire la ratio decidendi
sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo
invocato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della prova scritta, ma la Corte non ha accolto la doglianza
artt. 2, 18, 19 e 35 dello statuto consortile
la Corte territoriale li ha interpretati nel senso che, comunicato il trasferimento della proprietà al consorzio, il venditore si libera dagli obblighi futuri relativi agli oneri consortili
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una personale lettura delle prove.
- Quando la decisione di merito fonda l’esito sull’interpretazione di una disciplina statutaria o contrattuale, il ricorrente deve censurare specificamente tale interpretazione, dimostrando perché sia errata alla luce dei canoni ermeneutici; non basta affermare in modo apodittico una lettura alternativa.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito probatorio o a sostituire la propria valutazione delle risultanze documentali a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è riconoscibile e non apparente.
- In presenza di una clausola statutaria che preveda la liberazione del cedente per le obbligazioni future dopo la comunicazione del trasferimento al consorzio, la pretesa consortile nei confronti del venditore originario non può fondarsi su obbligazioni successive alla regolare comunicazione della cessione.
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