Sentenza n. 9442/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento del silenzio sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 28.07.2025 all’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pratica di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una domanda di visto per lavoro subordinato presso l’agenzia esterna delegata dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad e, non avendo ricevuto riscontro, aveva presentato un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990 per conoscere lo stato della pratica e ottenere copia conforme degli atti del fascicolo. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, ha impugnato il silenzio dell’amministrazione chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e l’ordine di esibizione della documentazione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando anche la sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato disposta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, e ha depositato in giudizio tutta la documentazione in possesso della sede diplomatica. A seguito di tale deposito, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il deposito in giudizio della documentazione in possesso dell’Ambasciata avesse integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva fatta valere dal ricorrente. La controversia è stata definita ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione del comportamento collaborativo dell’amministrazione; tuttavia, l’amministrazione è stata condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di definire la controversia quando, nel corso del giudizio, la pretesa risulti integralmente soddisfatta; il deposito della documentazione ha determinato tale effetto nel caso concreto.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024
È richiamato dall’amministrazione per sostenere l’inutilità del ricorso in relazione alla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato; il TAR non fonda su tale argomento la decisione finale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione deposita tutta la documentazione richiesta e la pretesa ostensiva risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il comportamento collaborativo dell’amministrazione, consistito nel mettere a disposizione nel processo tutta la documentazione richiesta, può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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