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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00117/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, notificato nel 2017, con cui il Comune richiedeva una maggiore imposta su fabbricati di proprietà della società, ritenendo applicabile l’aliquota del 0,48% deliberata per il 2013. La società impugnava l’atto sostenendo che, in base a una convenzione urbanistica stipulata nel 2009, il Comune si era impegnato ad applicare agli immobili interessati l’aliquota minima prevista dalla normativa statale per l’imposta comunale, impegno che doveva operare anche dopo il passaggio dall’ICI all’IMU. La CTR accoglieva l’appello della società e annullava l’accertamento. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alle rendite rettificate e ai relativi effetti sulla base imponibile IMU; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa al nuovo coefficiente moltiplicatore introdotto dall’art. 13, comma 4, d.l. 201/2011, che avrebbe comunque comportato un’imposta superiore a quella versata; 3) violazione delle norme sull’IMU e della disciplina convenzionale, per avere la CTR ritenuto vincolante l’aliquota minima del 4 per mille; 4) violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR disapplicato la delibera comunale del 2013 e sostituito l’aliquota 0,48% con una inferiore non prevista. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva comunque rigettato l’appello incidentale, e ha accolto il secondo, affermando che nel processo tributario il giudice, ove escluda l’esattezza dell’atto impositivo, deve comunque rideterminare il quantum della pretesa nei limiti delle domande e delle risultanze di causa, non potendo limitarsi ad annullare l’atto se residua una pretesa fiscale dovuta. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, ritenendo corretta la conclusione della CTR circa la perdurante vincolatività della convenzione urbanistica anche dopo l’introduzione dell’IMU: la pattuizione sull’aliquota minima andava letta alla luce della nuova disciplina, ma il Comune poteva applicare l’aliquota dello 0,40% per immobili posseduti da società e locati, in coerenza con la legge; pertanto era legittima la disapplicazione della delibera comunale che fissava lo 0,48% in contrasto con tale vincolo.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la CTR, pur avendo correttamente escluso la debenza dell’imposta nella misura accertata dal Comune, dovesse comunque verificare se, alla luce del coefficiente moltiplicatore legale e dei dati disponibili, residuasse una maggiore imposta dovuta rispetto a quella versata dalla contribuente. La decisione finale è quindi di cassazione con rinvio per la rideterminazione della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda o sull'impugnazione, anche implicitamente; il vizio di omessa pronuncia è distinto dal difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza, in particolare per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Fissa i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali per determinare la base imponibile IMU dei fabbricati iscritti in catasto.

  • art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Regola le aliquote IMU e consente ai Comuni di ridurle, fino allo 0,4%, per determinati immobili, tra cui quelli posseduti da società e quelli locati.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È richiamato come fondamento della potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali e di deliberazione delle aliquote nei limiti di legge.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente al giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti nel giudizio.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Stabiliva, nel regime ICI, l'aliquota minima del 4 per mille, richiamata per interpretare la convenzione urbanistica originaria.

  • art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Consentiva riduzioni ulteriori solo per specifiche ipotesi di impianti a fonte rinnovabile, non rilevanti nel caso.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Viene richiamato per i principi di buona fede e tutela dell'affidamento nei rapporti tra contribuente e amministrazione.

  • art. 2, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431

    È richiamato a conforto dell'assetto premiale a favore delle locazioni a canone concordato.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    È richiamato come precedente disciplina che prevedeva riduzioni dell'imposta per immobili concessi in locazione.

  • art. 1, comma 53, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Introduce il comma 6-bis all'art. 13 del d.l. 201/2011, prevedendo riduzioni IMU per immobili locati a canone concordato.

  • art. 1339 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulla inserzione automatica di clausole imposte dalla legge nei contratti o negli atti.

  • art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare che il giudice tributario non può limitarsi a una pronuncia parziale solo sull'an della pretesa, quando deve decidere sul rapporto sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per i poteri del giudice di valutazione delle prove nel processo tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per il potere del giudice di valutare liberamente le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti di legge.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CTR ha correttamente disapplicato la delibera comunale contrastante con la disciplina legale e convenzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice ha cognizione piena sul rapporto sostanziale e, quando ritenga infondata solo in parte la pretesa fiscale, non deve limitarsi ad annullare l'atto, ma deve rideterminare il tributo dovuto entro i limiti delle domande di parte e delle risultanze processuali.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o un motivo ritualmente proposto; non ricorre se la questione risulta decisa, anche implicitamente, ancorché la motivazione sia assente o insufficiente.
  • Una convenzione urbanistica che preveda un'aliquota agevolata in favore del proprietario di immobili destinati a locazione agevolata può conservare efficacia anche dopo il mutamento della disciplina del tributo, purché la pattuizione sia compatibile con il nuovo assetto normativo e sia interpretata alla luce dello ius superveniens.
  • I Comuni possono ridurre l'aliquota IMU fino al limite minimo consentito dalla legge per immobili posseduti da società o locati; una delibera comunale che fissi un'aliquota incompatibile con un vincolo convenzionale legittimamente assunto e con il minimo normativo può essere disapplicata dal giudice tributario.
  • La disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nel giudizio tributario non equivale a sostituire arbitrariamente una nuova aliquota, ma serve a ricondurre la pretesa alla misura legalmente e convenzionalmente corretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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