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Ordinanza

Ordinanza n. 2545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00285/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della procedura di appalto di servizi identificata dal CIG B9606C5679. Il testo non specifica i motivi di censura dedotti contro l'ordinanza di primo grado né l'atto della procedura di gara direttamente contestato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora allegato dall'appellante. Poiché si tratta di un appalto di servizi, l'eventuale successivo accoglimento della domanda nel merito consentirebbe, secondo l'Adunanza plenaria n. 9 del 2025, il subentro dell'impresa per l'intera durata originariamente prevista dalla lex specialis. Tale possibilità esclude l'urgenza cautelare prospettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • lex specialis della procedura di gara

    La durata originariamente prevista per l'appalto rileva ai fini della valutazione dell'utilità conseguibile mediante l'eventuale subentro.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2025

    Secondo il richiamo operato dall'ordinanza, nell'appalto di servizi l'eventuale accoglimento della domanda può consentire il subentro per l'intera durata originariamente prevista dal contratto, con conseguente esclusione del periculum in mora nella fattispecie.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il periculum in mora non sussiste quando, trattandosi di un appalto di servizi, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta il subentro dell'operatore per l'intera durata originariamente prevista dalla lex specialis, rendendo integralmente conseguibile l'utilità finale.
  • La possibilità di ottenere il subentro per l'intera durata contrattuale può escludere l'urgenza cautelare, poiché il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione non è irreversibile né non integralmente riparabile mediante la tutela di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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