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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4227/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (6/6/2023) che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere per plurime imputazioni: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione, detenzione e porto di armi, ricettazione, tentato incendio doloso e reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606 c.p.p. (lett. b ed e) per vizio di motivazione e travisamento della prova: mancata o insufficiente specificazione delle ragioni sulla sussistenza del reato associativo, presunte deduzioni apodittiche dai risultati delle intercettazioni, assenza di riscontri probatori alle captazioni richiamate, mancata dimostrazione della partecipazione consapevole del ricorrente all'associazione e genericità nel contestare i reati di droga e la sovrapposizione di contestazioni tra art. 416-bis e art. 74 DPR 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e aspecifici, soprattutto nella censura di travisamento della prova: per tale vizio è necessario indicare l'atto processuale specifico, l'elemento probatorio concreto e dimostrarne la verità e la caduta decisiva della motivazione avversa. La Corte ha inoltre richiamato il divieto di riesame in sede di legittimità della valutazione del merito probatorio (non si può chiedere una diversa valutazione delle intercettazioni se non sussistono i vizi tassativi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.). Ha confermato che le intercettazioni, anche se l'indagato non vi partecipa, possono costituire prova diretta se valutate con libero convincimento motivato. Molti passaggi del ricorso non si confrontavano con l'intera motivazione dell'ordinanza impugnata o replicavano censure già prospettate genericamente in sede di riesame, con conseguente inammissibilità anche per mancata specificità (art. 581 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma contestata in primo grado per l'associazione di tipo mafioso; la Corte non ha affrontato il merito della qualificazione ma ha rilevato che il ricorso non ha contestato in modo specifico e determinante la motivazione che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi per tale fattispecie.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Riferito ai reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha ricordato che le censure generiche sulla motivazione relative a questi capi sono inammissibili se non specificamente dedotte nel riesame e in Cassazione.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Contestazione relativa ad ipotesi aggravate/associative in materia di stupefacenti; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha affrontato compiutamente la motivazione che aveva distinto le ragioni della gravità indiziaria per ciascun reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha evidenziato che i vizi devono consistere in violazione di legge sostanziale/processuale o in vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova) e ha corretto l'impostazione del ricorrente che poneva la mera violazione di tale articolo come dogma anziché indicare i difetti specifici.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle censure; la Corte non ha ritenuto pertinente una generica invocazione ma ha sottolineato l'obbligo di specificità delle doglianze.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Richiamata dalla Corte per precisare che le intercettazioni, anche senza riscontro, possono essere valutate come prova diretta dal giudice di merito, purché la valutazione sia logica e motivata.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha richiamato che le critiche generiche sul concorso non sostituiscono l'onere di specifica deduzione in Cassazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamata per l'inammissibilità dei motivi non sollevati o dedotti specificamente in sede di riesame; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che riprendevano argomentazioni generiche già prospettate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 tenuto conto della natura non gravemente colposa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione per vizi di motivazione/travisamento della prova è necessaria estrema specificità: indicare l'atto processuale, l'elemento probatorio concreto, dimostrarne la veridicità e spiegare come ciò comprometta decisivamente la motivazione impugnata.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per richiedere un diverso apprezzamento del merito probatorio; le valutazioni di merito compiute dal giudice di merito sono sindacabili solo nei limiti dei vizi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Le contestazioni generiche (assenza di 'precisione' o richiesta di maggior rigore argomentativo) sono inammissibili se non tradotte in censure specifiche che riguardino i vizi della motivazione contemplati dalla legge.
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta anche se l'imputato non partecipa alla conversazione, purché il giudice ne dia una valutazione logica e motivata; la mera asserzione che una captazione non ha riscontro non basta senza indicare elementi decisivi contrari.
  • Le questioni non dedotte o sollevate specificamente nelle fasi precedenti (es. riesame) rischiano di essere inammissibili in Cassazione per difetto di specificità estrinseca (art. 581 c.p.p.).
  • In presenza di più contestazioni (es. art. 416-bis e art. 74 DPR 309/1990) è necessario che la motivazione spieghi chiaramente le ragioni della sussistenza autonoma della gravità indiziaria per ciascun capo; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione per ottenere ammissibilità.

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