Cassazione Penale, Sentenza n. 21925/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 1/10/2021 che dichiarava inammissibile la sua istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Firenze del 18/4/2018. Deduceva violazione e erronea applicazione di norme costituzionali e processuali (artt. 24 e 111 Cost., art. 97 c.p.p., artt. 28-29 disp. att. c.p.p.), sostenendo che, secondo principio affermato da questa Corte, l'ordine di esecuzione e la sospensione ex art. 656 c.p.p. dovevano essere notificati anche al difensore (fiduciario o nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1). Perciò il dies a quo per il termine di 30 giorni (art. 629-bis, comma 2 c.p.p.) sarebbe dovuto essere riferito al momento in cui il ricorrente si era rivolto all'Avv. Zucchini (6/5/2019) e alla successiva nomina/deposito, non alla notifica personale precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello, che aveva individuato il momento di conoscenza del procedimento nella data della notifica personale dell'ordine di esecuzione (23/11/2018), fosse logicamente motivata e conforme alla ratio dell'istituto. La Corte ha precisato che la precedente pronuncia della Quarta Sezione aveva riguardato solo l'efficacia della notifica nei confronti del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., mentre qui la questione era la conoscenza personale del condannato; la giurisprudenza consolidata afferma che il termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza dell'esistenza del processo conclusosi con condanna e non dalla completa conoscenza di tutti gli atti o dalla nomina/deposito del difensore. Pertanto il dies a quo era la notifica personale del 23/11/2018; il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
Riconosciuto come parametro invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che la vicenda costituisse violazione di tale principio, atteso che la notifica personale garantisce la conoscenza del procedimento.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111
Invocato in relazione alle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decorrenza del termine dalla notifica personale dell'ordine di esecuzione con le esigenze di certezza del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 97
Distinta efficacia della notifica a seconda che il difensore sia nominato ai sensi del comma 1 (difensore di fiducia o d'ufficio ordinario) oppure ex comma 4 (difensore nominato temporaneamente per impedimento); la Corte ha ricordato che la precedente sentenza aveva riguardato l'efficacia della notifica al difensore nominato ex comma 4, ma nel caso in esame la notifica personale al condannato è risultata decisiva.
Codice di procedura penale, art. 656
Norma richiamata per la disciplina dell'ordine di esecuzione e della sospensione; la questione era se tali atti dovessero essere notificati anche al difensore per far decorrere il termine: la Corte ha ritenuto che la notifica personale possa far decorrere il termine di cui all'art. 629-bis.
Codice di procedura penale, art. 629-bis
Fondamentale per l'azione di rescissione del giudicato: il termine per proporla (30 giorni) decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, ossia della celebrazione di un processo conclusosi con condanna, non dalla piena conoscenza di tutti gli atti o dalla nomina del difensore; ciò che rileva è l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Disposizioni di attuazione c.p.p., artt. 28-29
Richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'assistenza difensiva; la Corte non ha ritenuto che dalla applicazione di tali disposizioni derivasse una diversa decorrenza del termine nel caso concreto.
Massime di principio
- Per la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) il termine per proporre l'istanza decorre dalla conoscenza dell'esistenza del processo conclusosi con condanna, non dalla completa visione di tutti gli atti processuali.
- La notifica personale all'imputato/condannato dell'ordine di esecuzione (con eventuale sospensione) può far decorrere il termine per la rescissione, anche se la nomina o il deposito del difensore avvengono successivamente.
- La notifica agli avvocati è importante e può essere efficace, ma la regola deve garantire certezza: non è ammissibile ancorare la decorrenza del termine a momenti soggettivi e variabili come l'accesso agli atti o la scelta tardiva del difensore.
- La precedente nominazione temporanea del difensore ex art. 97, comma 4, pone questioni particolari: la giurisprudenza distingue l'efficacia delle notifiche a seconda della particolare fattispecie di nomina del difensore.
- In pratica, chi è destinatario di un ordine di esecuzione dovrebbe annotare e conservare ogni notifica ricevuta e, se intenzionato a proporre la rescissione, agire tempestivamente; il rilevamento del dies a quo deve essere basato su atti oggettivamente dimostrabili (es. notifica notificata a firma, ricevute).
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