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Sentenza

Sentenza n. 5553/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 20.10.2025 di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202515598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti relativi alla spedizione, consegna e/o giacenza di una missiva raccomandata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato da Poste Italiane S.p.a. sull'istanza di accesso presentata il 20 ottobre 2025, avente ad oggetto tutti gli atti relativi alla spedizione, consegna e/o giacenza di una missiva raccomandata di cui risultava destinataria. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, in quanto la documentazione era necessaria per tutelare la propria posizione giuridica rispetto a pretese creditorie del Comune di Napoli e di una società privata. Nel corso del giudizio Poste Italiane ha trasmesso alla difesa della ricorrente il modello di consegna del plico e la relativa documentazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, Poste Italiane ha esibito la documentazione richiesta, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti ed è divenuta inutile la prosecuzione del processo. Il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato l'esito del ricorso in assenza dell'ostensione sopravvenuta. Ha ritenuto virtualmente soccombente Poste Italiane perché deteneva la documentazione e l'aveva resa disponibile soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, mentre l'interesse della ricorrente era qualificato, essendo collegato alla tutela della propria posizione giuridica rispetto a possibili pretese creditorie. Poste Italiane è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti, al rimborso del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, sopravvengono fatti che eliminano le ragioni di contrasto e realizzano integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della richiesta di ordine di esibizione dei documenti; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti durante il giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, quando realizza pienamente il bene della vita perseguito e rende inutile la prosecuzione del processo.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice deve valutare se, senza il soddisfacimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato fondato e avrebbe dovuto essere accolto.
  • La tardiva ostensione dei documenti, effettuata solo dopo l'instaurazione del giudizio, comporta la soccombenza virtuale dell'amministrazione che deteneva la documentazione, qualora l'interesse all'accesso del richiedente sia diretto, concreto e attuale e collegato alla tutela di una posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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