Cassazione Penale, Ordinanza n. 05720/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto integrato il dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non ammissibile perché formulata in termini di merito, diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze processuali già esaminate e disattese in appello, oltre che meramente riproduttiva di doglianze già affrontate dalla Corte territoriale e quindi priva di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica nel confermare la responsabilità dell'imputato per ricettazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per individuare il reato di ricettazione ascritto al ricorrente; il tema controverso riguardava la tenuta della motivazione sull'elemento soggettivo.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento ai vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti in cassazione; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del fatto sotto tali censure.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze di fatto compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dalla corte di appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione logica e congrua del fatto, anche valorizzando l'assenza di una plausibile e riscontrata versione alternativa offerta dalla difesa.
- In tema di ricettazione, la contestazione sull'elemento soggettivo non può tradursi in una mera contrapposizione di letture delle prove, occorrendo indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
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