Cassazione Penale, Sentenza n. 23609/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Agli imputati era contestato, in concorso, il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (artt. 110, 112 e 340 c.p.) per aver, il 24/08/2017, ostacolato il personale incaricato dal Comune di Milano e la polizia locale nell'effettuare lavori sul Naviglio Pavese finalizzati a posizionare barre di ferro sui varchi di accesso a un barcone-ristorante. Il Tribunale li aveva assolti ritenendo la loro condotta una manifestazione di disappunto (sedersi davanti al barcone, minacciare di chiamare la stampa) non idonea a turbare l'ufficio nel suo complesso; la Corte d'appello, su impugnazione del P.M., riformò condannandoli sul presupposto che il comandante della polizia locale aveva rinviato i lavori a causa del comportamento degli imputati. I ricorrenti hanno denunciato carenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per integrare l'art. 340 c.p., il turbamento deve incidere sul funzionamento dell'ufficio o servizio nel suo complesso e non limitarsi all'interruzione di un singolo atto o prestazione del servizio. Nel caso concreto la condotta degli imputati non ha compromesso il dinamismo operativo complessivo del servizio; la Corte d'appello ha erroneamente confuso la sospensione di un singolo intervento con l'interruzione del servizio tout court. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 340 cod. pen.
Richiesta la compromissione del funzionamento dell'ufficio o servizio nel suo complesso; non è sufficiente la mera interruzione di una singola attività o atto isolato
art. 110 cod. pen.
Concerto tra più persone: norma invocata per la partecipazione concorrente alla condotta contestata
art. 112 cod. pen.
Concorso nell'azione delittuosa, richiamato come cornice al reato contestato
art. 337 cod. pen.
Norma distinta che può trovare applicazione quando l'interruzione riguarda un singolo atto eseguito da pubblici agenti e sia realizzata con violenza o minacce; la Cassazione ha evidenziato la differenza tra questa fattispecie e l'art. 340
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso in cassazione rispetto ai motivi dedotti, richiamato nel procedimento
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma processuale richiamata per la disciplina della trattazione scritta in Cassazione (procedimento per atti scritti in mancanza di richiesta di discussione orale)
Massime di principio
- Per integrare il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.) occorre un turbamento che incida sul funzionamento complessivo e non la mera impedizione o sospensione di un singolo atto o prestazione.
- Comportamenti di protesta non violenta, come sedersi davanti a un accesso o annunciare l'intervento della stampa, sono spesso insufficienti a configurare il reato se il servizio resta complessivamente operante e il turbamento è superabile con i normali mezzi di tutela.
- La decisione degli agenti di rinviare un intervento per ragioni di opportunità non equivale automaticamente a prova dell'interruzione del servizio: va accertato il nesso causale tra condotta degli imputati e compromissione globale del servizio.
- Se l'ostruzione è limitata a un singolo atto e avviene mediante violenza o minaccia, la fattispecie più adeguata può essere quella di cui all'art. 337 c.p., non l'art. 340 c.p.
- In casi analoghi la valutazione richiede attenzione alla portata oggettiva del turbamento e alla prevedibilità/gestibilità dell'evento tramite i normali meccanismi di difesa dell'ufficio o servizio; la mera resistenza pacifica o manifestazione di dissenso non basta a fondare una condanna per interruzione del servizio.
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