Cassazione Penale, Sentenza n. 47564/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: 1) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., contestando che la Corte territoriale abbia valorizzato precedenti remoti (anni 2003) come indici di abitualità e quindi abbia escluso la tenuità del fatto; 2) errata applicazione della recidiva reiterata (art. 99 c.p.): si lamenta che la Corte non abbia motivato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'aggravamento per recidiva, avendo richiamato genericamente la "ricca biografia penale" ed indicato come precedente anche una condanna per il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., non rilevante ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (art. 131-bis) ritenendo corretta la valutazione della Corte di merito: precedenti della stessa indole impediscono l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità e la loro antichità non è di per sé ostativa salvo estinzione del reato. Il secondo motivo sulla recidiva è stato invece ritenuto fondato: la Corte di appello non ha effettuato la necessaria valutazione concreta se la reiterazione dei reati fosse indice di maggiore colpevolezza o pericolosità (elementi quali natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta ecc.), si è limitata a un riferimento generico alla "ricca biografia penale" ed ha fatto errato riferimento a un precedente contravvenzionale (art. 650 c.p.) non idoneo a fondare la recidiva. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento per la recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame su tale punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione; la condanna dell'imputato era per evasione commessa durante gli arresti domiciliari.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando sussiste comportamento abituale: ciò si verifica se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, indipendentemente dall'epoca di commissione, salvo che i precedenti siano estinti.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare l'offensività oggettiva del fatto ai fini della tenuità; la verifica per l'art. 131-bis riguarda l'offensività e non la attualità della pericolosità.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ricordato che l'applicazione della recidiva richiede un giudizio concreto sul grado di riprovevolezza e pericolosità, non un mero riscontro formale dei precedenti.
art. 650 cod. pen.
Si tratta di un reato contravvenzionale; la Corte ha osservato che una condanna per reato contravvenzionale non può essere automaticamente utilizzata quale presupposto per la recidiva aggravante prevista per i delitti.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) i precedenti della stessa indole conteggiano anche se sono remoti, salvo che siano estinti: il criterio è la ripetitività/abitualità, non l'attualità della pericolosità.
- La recidiva (art. 99 c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata della maggiore riprovevolezza o pericolosità del reo: non è sufficiente elencare o richiamare genericamente precedenti penali.
- I precedenti contravvenzionali (es. art. 650 c.p.) non sono automaticamente rilevanti per fondare la recidiva rilevante ai fini dell'aggravamento destinato ai delitti.
- In sede di impugnazione conviene chiedere al giudice di pronunciarsi espressamente sui parametri di personalizzazione della pena (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta ecc.) qualora si contesti la recidiva.
- Se i precedenti sono stati estinti o hanno prodotto effetti penali cancellati, essi non possono ostare all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
- La Corte di legittimità può annullare e rinviare la decisione al giudice di merito quando la motivazione sulla recidiva risulti generica o errata, imponendo un nuovo esame concreto della rilevanza della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.
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