Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15565/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento ICI emessi per annualità 2000, 2001, 2003 e 2004 nei confronti della società proprietaria di terreni inseriti nel piano regolatore generale ma successivamente assoggettati a vincolo per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità. Il Comune ha considerato le aree edificabili e ha determinato la base imponibile valorizzandole anche sulla base del corrispettivo pagato dalla società ai precedenti proprietari a titolo di indennità di esproprio. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi, ritenendo che il vincolo pubblicistico escludesse, in sostanza, la edificabilità e il valore venale delle aree. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del dictum del giudice rescindente, che aveva imposto di determinare il valore venale delle aree tenendo conto del vincolo sopravvenuto; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura non assoluta del vincolo, ma di mera destinazione; violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 546/1992 e, ancora, omesso esame delle differenze tra le aree e delle relative possibilità edificatorie. La società contribuente ha resistito con controricorso e chiesto la discussione orale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice del rinvio non si sia conformato al principio di diritto già enunciato in sede rescindente. Ha infatti errato nel negare in assoluto ogni valore venale alle aree, mentre avrebbe dovuto determinare quel valore tenendo conto della qualificazione urbanistica originaria e del sopravvenuto vincolo di inedificabilità o di destinazione. È stato rigettato il secondo motivo per insussistenza dell'omessa pronuncia, poiché la sentenza impugnata aveva comunque espresso una motivazione sul valore delle aree. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può sostituirlo con una diversa ricostruzione incompatibile con il dictum rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla questione, anche se in senso sfavorevole alla parte, purché la domanda o il motivo siano stati esaminati.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state incardinate nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. a seconda che si deducesse violazione di legge, omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    L'inclusione di un terreno nel piano regolatore generale è sufficiente a qualificarlo come area edificabile ai fini ICI, anche se incidano poi vincoli successivi sulla sua concreta utilizzabilità.

  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura richiamava la violazione delle norme processuali sul giudizio tributario in relazione alla qualificazione del bene e alla sua valutazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la sentenza rescissa vincola il giudice non solo nel dispositivo ma anche nel principio di diritto che ne costituisce la ratio, sicché è censurabile la decisione che si discosti dall'impostazione imposta dalla Cassazione.
  • Ai fini ICI, la qualificazione di un'area come edificabile deriva dalla sua inclusione nello strumento urbanistico generale; un vincolo successivo di destinazione o di inedificabilità può incidere sul valore venale in comune commercio, ma non elimina automaticamente la natura edificabile già riconosciuta dallo strumento urbanistico.
  • La determinazione del valore venale di un'area edificabile deve essere compiuta in concreto, tenendo conto della specifica situazione urbanistica e dei vincoli sopravvenuti, senza azzerare aprioristicamente il valore del bene.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione controversa, anche se l'abbia risolta con esito sfavorevole o con motivazione ritenuta erronea.
  • In presenza di aree formalmente edificabili ma soggette a vincoli pubblicistici, il giudizio sulla base imponibile deve distinguere tra natura edificatoria del bene e concreta incidenza del vincolo sulla sua commerciabilità e sul relativo valore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiudizio di rinvio
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.