Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40237/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Trento in tre capi: 1) violazione di legge processuale per presunta illegittima interpolazione del dispositivo mediante ordinanza ex art. 130 c.p.p., ossia la Corte avrebbe aggiunto al dispositivo pubblicato in udienza la dicitura che confermava le statuizioni civili e la condanna alle spese a favore della parte civile; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato di minaccia, contestando l'assenza di riscontri esterni e la mancata esplicitazione della lesione della libertà psichica della persona offesa; 3) insufficiente motivazione della liquidazione del danno (euro 5.000,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi penali relativi alla sussistenza del reato e alla liquidazione del danno (secondo motivo infondato, terzo assorbito). Ha invece accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima la correzione del dispositivo operata dalla Corte di appello il 18/06/2025 con ordinanza ex art. 130 c.p.p., perché l'intervento non si è limitato a correggere un errore materiale ma ha inciso su una decisione sostanziale introducendo la dicitura "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge". Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili (tale capo è eliminato); il ricorso è invece rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di appello ha assolto l'imputato ai sensi di questa norma e la Cassazione non ha disconosciuto tale assoluzione.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo letto in udienza assieme all'art. 131-bis; la citazione è nel testo processuale ma non rileva ai fini della decisione sulla correzione ex art.130.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge"

    L'art. 130 consente la correzione di errori od omissioni purché non determinino nullità e non comportino modificazione essenziale del provvedimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la correzione operata non fosse un semplice errore materiale ma una modifica essenziale (introduzione di una statuizione valutativa), dunque illegittima.

  • Corte costituzionale, sent. n. 173 del 2022

    Richiamata dalla Corte di appello per giustificare la necessità di provvedere sulle statuizioni civili in caso di assoluzione ex art. 131-bis; la Cassazione prende atto del richiamo ma valuta la correttezza procedurale dell'intervento sul dispositivo.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza che autorizza la Corte di Cassazione ad accedere agli atti quando il vizio dedotto è di natura processuale; richiamata per l'esame degli atti relativi alla correzione del dispositivo.

  • Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 (Armati)

    Principio secondo cui l'errore od omissione che abbia partecipato al processo formativo della volontà del giudice non può essere corretto quando l'intervento alteri l'unità organica e le componenti essenziali della decisione; usato per delineare i limiti della correzione ex art.130.

  • Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010 (Casucci)

    Precedente che afferma che l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili rappresenta un errore che la parte civile avrebbe dovuto impugnare; la Corte di Cassazione ne trae argomento per escludere la legittimità della correzione che supplisce a tale omissione.

  • Sez. 3 civ., n. 24896 del 21/08/2023

    Giurisprudenza civile secondo cui l'omessa statuizione non preclude la proposizione autonoma della domanda in separato giudizio; richiamata per sottolineare che la parte civile non subisce un danno irreparabile dalla cancellazione del capo civile.

  • Sez. 6, n. 3527 del 13/02/2020

    Ulteriore riferimento di giurisprudenza civile che conferma la possibilità di azione autonoma in separato giudizio ove manchi pronuncia sulle statuizioni civili.

  • art. 611 cod. proc. pen. (teso riscritto dal d.lgs. n.150/2022)

    Norma processuale applicata per il rito: il ricorso proposto dopo il 30/06/2024 è stato trattato in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione; indicazione formale sulle modalità di trattazione.

Massime di principio

  • La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per errori materiali marginali che non incidono sull'essenza della decisione; non può essere usata per introdurre o sostituire valutazioni decisionali omesse nel dispositivo pubblicato in udienza.
  • Se in udienza il dispositivo pubblicato omette statuizioni civili rilevanti, l'errore va impugnato con gli strumenti di impugnazione ordinari; il giudice non può supplire con una correzione che muta l'esito sostanziale del provvedimento.
  • L'omessa pronuncia sulle statuizioni civili può normalmente essere fatta valere con un autonomo giudizio civile; la cancellazione del capo civile in Cassazione può non arrecare pregiudizio irreparabile alla parte civile quando sussistano vie alternative per ottenere la tutela.
  • Quando si contesta la sussistenza del reato, la Corte di Cassazione valuta sia la motivazione che l'esistenza di riscontri esterni ma tende a confermare le valutazioni del giudice di merito se motivate; contestazioni generiche sulla mancanza di riscontri devono essere specifiche e fondate.
  • In casi analoghi, chi intende contestare l'inserimento successivo di frasi o statuizioni nel dispositivo pubblicato deve dimostrare che la modifica ha natura valutativa e non meramente materiale; la Corte accoglie il ricorso se la correzione sostituisce una decisione non adottata in udienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.