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Sentenza

Sentenza n. 1703/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, della nota prot. n. 2915/2025 del 26.02.2025 del SUAP del Comune di Siziano recante diniego dell’autorizzazione all’installazione di una SRB in Via Papa Giovanni 2 XXIII n. 4, Siziano (PV27010_026); della nota prot. n. 2861/2025 del 19.02.2025 dell’Ufficio del Sindaco del Comune di Siziano recante parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta; per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 1142 del 28.01.2025 del SUAP del Comune di Siziano recante preavviso di diniego dell’autorizzazione all’installazione di una SRB in Via Papa Giovanni XXIII n. 4, Siziano; della nota prot. n. 953/2025 del 17.01.2025 dell’Ufficio del Sindaco del Comune di Siziano recante parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto; in via subordinata, in parte qua dell’art. 52 delle NTA del Piano dei Servizi del Comune di Siziano, dell’art. 52 comma 5 delle NTA del Piano dei Servizi del Comune di Siziano; nonché in via ulteriormente subordinata e per quanto occorrer possa, della Deliberazione G.R. n. 7/7351 dell’11.12.2001.

Giustizia amministrativa202501653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base, preceduto da preavviso di diniego e pareri negativi dell'Ufficio del Sindaco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore ha impugnato il diniego comunale all'installazione di una stazione radio base su un immobile privato, deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-octies l. 241/1990, degli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003, degli artt. 4, 5, 8 e 14 l. 36/2001, dell'art. 4 l.r. Lombardia n. 11/2001 e dell'art. 50 d.lgs. 267/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Il Comune aveva negato l'autorizzazione ritenendo che l'impianto fosse localizzato al di fuori delle sole zone individuate dagli strumenti comunali come idonee e a distanza inferiore a 150 metri da un istituto scolastico e da un oratorio. La ricorrente ha sostenuto che tali previsioni integrassero un divieto generalizzato e illegittimo, che le aree preferenziali comunali non fossero tecnicamente idonee ad assicurare la copertura della rete e che la distanza dall'istituto scolastico non potesse sostituire i limiti statali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici. ARPA Lombardia aveva espresso parere positivo, attestando il rispetto dei limiti di esposizione e del valore emissivo dichiarato. La ricorrente aveva inoltre evidenziato che l'impianto aveva potenza inferiore a 300 W e che, secondo la disciplina regionale richiamata, non era necessaria una specifica regolamentazione urbanistica per la sua collocazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego e gli atti presupposti. Il Collegio ha ritenuto che le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate come opere di pubblica utilità, siano in via generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e possano essere installate sull'intero territorio comunale. I Comuni possono individuare aree preferenziali e disciplinare le modalità di localizzazione, ma non possono vietare in via generale l'installazione al di fuori di tali aree, né introdurre limitazioni fondate soltanto sulla distanza da scuole o oratori, quando siano rispettati i limiti statali sulle emissioni elettromagnetiche. L'operatore non è tenuto a dimostrare l'insufficienza della copertura o l'impossibilità di utilizzare siti alternativi, salvo che il Comune abbia individuato aree preferenziali mediante uno specifico regolamento di localizzazione; in tale ipotesi deve motivare l'eventuale scelta di un sito diverso. Nella fattispecie la ricorrente aveva dimostrato l'inidoneità delle aree comunali indicate a garantire una copertura adeguata, mentre il Comune non aveva comprovato un divieto specifico, concreto, proporzionato e adeguatamente motivato. Il diniego risultava quindi contrario alla disciplina statale e carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Il TAR ha inoltre affermato che, per negare legittimamente l'autorizzazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare una concreta e irreversibile incompatibilità del progetto con interessi pubblici tutelati, indicando eventualmente le modifiche progettuali necessarie. È stato accertato il diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base. Le spese sono state compensate, con contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44, 49 e 51 d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tali opere sono qualificate come di pubblica utilità.

    L'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta la generale compatibilità degli impianti con ogni destinazione urbanistica e limita il potere comunale di conformazione del territorio, senza escludere la tutela di interessi differenziati mediante divieti specifici, concreti e proporzionati.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    La potestà comunale di adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti non consente l'introduzione di divieti generalizzati o di limitazioni riferite a intere ed estese porzioni del territorio prive di una plausibile ragione giustificativa.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle opere di urbanizzazione primaria conferma la riconducibilità delle infrastrutture di comunicazione elettronica a opere realizzabili in modo generalizzato sul territorio.

  • art. 4, comma 7, l.r. Lombardia n. 11/2001

    Per gli impianti con potenza inferiore a 300 W non è richiesta una specifica regolamentazione urbanistica, con conseguente possibilità di collocazione sull'intero territorio regionale, secondo quanto ritenuto dal giudice.

  • artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990

    Il preavviso e il provvedimento finale devono fondarsi su un'istruttoria e una motivazione adeguate rispetto alle concrete caratteristiche dell'impianto e agli interessi pubblici coinvolti.

  • artt. 3, 4, 5 e 14 l. 36/2001

    La tutela sanitaria e ambientale rispetto alle emissioni elettromagnetiche è assicurata dagli standard statali; una distanza generalizzata da scuole o altri luoghi sensibili non può surrogare tali limiti senza una specifica e proporzionata giustificazione.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di comunicazione elettronica, essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate come opere di pubblica utilità, sono in via generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e possono essere localizzate sull'intero territorio comunale.
  • Il Comune può individuare aree preferenziali per l'installazione delle stazioni radio base, ma non può trasformare tale individuazione in un divieto generalizzato di installazione nelle aree diverse da quelle indicate, salvo l'esistenza di una concreta, specifica, plausibile e proporzionata ragione giustificativa.
  • In assenza di un regolamento comunale che individui aree preferenziali, l'operatore è libero di scegliere il sito tecnicamente più idoneo e non deve dimostrare né l'insufficienza della copertura esistente né l'impossibilità di utilizzare siti alternativi.
  • Quando il Comune intende negare l'autorizzazione per ragioni urbanistiche o per la tutela di interessi pubblici, deve dimostrare una concreta incompatibilità del progetto e motivare specificamente il diniego, indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie; il rigetto non può fondarsi su formule generiche o sull'esclusiva localizzazione dell'impianto fuori dalle aree comunali preferenziali.
  • I limiti generalizzati di distanza da scuole, oratori o altri luoghi sensibili non possono sostituire gli standard statali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e sono illegittimi se non sorretti da una specifica e proporzionata ragione riferita alla concreta situazione territoriale e progettuale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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