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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21907/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la condanna della società assistita al pagamento di compensi professionali per attività stragiudiziale e per prestazioni giudiziali civili e penali svolte in relazione a una vicenda di asserita usura collegata a un leasing immobiliare. Il Tribunale di Roma, ritenuta non utilizzabile la scrittura con cui le parti avevano pattuito il compenso, aveva liquidato il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, per un importo inferiore a quello richiesto. La società cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per mancata trattazione in composizione collegiale, assumendo applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per la mancata considerazione di un asserito acconto di € 1.932,00; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 4, comma 2, 19 e 20 D.M. 55/2014 per avere il Tribunale liquidato attività penale e una maggiorazione per pluralità di parti senza prova, nonché per aver compensato autonomamente l'istanza al Fondo di solidarietà; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere liquidato le spese pur in presenza di accoglimento solo parziale della domanda.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la controversia fosse stata introdotta e decisa correttamente nel rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., perché la domanda riguardava insieme compensi per attività giudiziali civili e penali e per attività stragiudiziale; in tale ipotesi non trova applicazione lo speciale procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011. Poiché il Tribunale aveva deciso in applicazione del rito sommario di cognizione, il provvedimento non era ricorribile direttamente per cassazione ma solo appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. Ne è derivata l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Se la domanda viene proposta e trattata con il rito sommario ordinario, il provvedimento segue il regime impugnatorio proprio di quel rito.

  • art. 702 quater c.p.c.

    La decisione resa nel rito sommario di cognizione è appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Il rito speciale per la liquidazione dei compensi del difensore per prestazioni giudiziali civili non si applica quando la controversia riguarda anche prestazioni stragiudiziali e giudiziali penali, trattandosi allora di rito ordinario o di rito sommario ordinario a scelta dell'attore.

  • art. 50 quater c.p.c.

    La censura sulla composizione del collegio è stata ritenuta assorbita/irrilevante perché il giudizio era stato correttamente trattato nel rito sommario ordinario.

  • art. 161 c.p.c.

    La dedotta nullità della decisione per asserito vizio del rito non ha inciso sul regime delle impugnazioni, poiché il giudice ha applicato un rito che prevede l'appello.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo ha invocato come norma sull'onere della prova in relazione ad acconti e alle attività effettivamente svolte, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché il ricorso era inammissibile.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione dei compensi professionali, ma non esaminato nel merito.

  • artt. 19 e 20 D.M. 55/2014

    Richiamati per contestare la liquidazione di attività penale e stragiudiziale, ma non esaminati nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese in caso di accoglimento solo parziale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una controversia per compensi professionali cumula prestazioni giudiziali civili, giudiziali penali e attività stragiudiziale, non si applica il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, ma il rito ordinario ovvero, se scelto, il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
  • Ai fini della disciplina delle impugnazioni, rileva il rito concretamente applicato dal giudice e non quello che astrattamente si sarebbe potuto o dovuto applicare, secondo la logica di ultrattività del rito e di tutela dell'affidamento.
  • Se la decisione è resa all'esito del rito sommario di cognizione, il rimedio esperibile è l'appello ex art. 702 quater c.p.c. e non il ricorso immediato per cassazione; il ricorso proposto contro tale decisione è quindi inammissibile.
  • Le censure di merito sulla liquidazione dei compensi, sull'onere della prova degli acconti e sulla regolazione delle spese restano assorbite quando il mezzo di impugnazione è proposto in via non consentita rispetto al rito effettivamente adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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