Risposta n. 338 del 12/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il campo "resto" ha natura meramente tecnica e serve solo ad agevolare il calcolo del resto da parte dell’addetto alla cassa; la sua omissione non inciderebbe sulla tracciabilità dell’operazione né sui controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Obbligo di indicare il campo "resto" nel documento commerciale emesso con pagamento in contanti.
Il quesito
L’istante chiede se, nel caso di pagamento in contanti con consegna alla cassa di una somma superiore al corrispettivo dovuto, sia possibile non compilare la voce "resto" nel documento commerciale previsto dal layout tecnico.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia richiama l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, applicabile dal 1° luglio 2019, e precisa che il layout del documento commerciale prevede anche il campo "resto" per rendere il dettaglio dell’incasso conforme, trasparente e completo. Tuttavia, l’eventuale mancata indicazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
Indicazione del campo "resto" nel documento commerciale
L’interpello riguarda la compilazione del documento commerciale emesso dai soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il tema è se, nei pagamenti in contanti con importo consegnato superiore al corrispettivo dovuto, il campo "resto" del layout tecnico debba necessariamente essere valorizzato.
Fattispecie e contesto dell’istante
L’istante opera nel settore della grande distribuzione e svolge attività di vendita al dettaglio in più sedi. In quanto impresa con volume d’affari superiore a 400.000 euro, rientra tra i soggetti per i quali l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
L’istante richiama inoltre:
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2016, che disciplina il documento commerciale;
- le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, che includono il layout del documento commerciale.
Secondo quanto rappresentato, nel layout è prevista anche l’indicazione del tipo di pagamento e della voce "resto".
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, in caso di pagamento in contanti con consegna di una somma superiore al dovuto, sia possibile non valorizzare il campo "resto" nel documento commerciale.
La richiesta nasce da verifiche interne secondo cui l’omissione del supporto del registratore telematico nel calcolo del resto avrebbe comportato:
- minori ammanchi di cassa;
- una maggiore rapidità dell’addetto alla cassa nella gestione del resto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il campo "resto" abbia una funzione soltanto tecnica e operativa, ossia di ausilio all’addetto alla cassa per la determinazione dell’importo da restituire al cliente.
Di conseguenza, la sua mancata compilazione non inciderebbe:
- sulla tracciabilità dell’importo dovuto;
- sulla qualificazione del pagamento come pagamento in contanti;
- sulla possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo questa impostazione, l’interesse dell’Amministrazione sarebbe limitato alla rilevazione del tipo di pagamento adottato, mentre il resto non costituirebbe un dato rilevante ai fini fiscali.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, che prevede:
- dal 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- la sostituzione, con tale adempimento, degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972;
- l’anticipo al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Viene inoltre ricordato che:
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2016 ha individuato le tipologie di documentazione idonee a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, come modificato dal provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 99297, ha definito informazioni, regole tecniche, strumenti tecnologici e termini per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
- in tale sede è stato definito il "Layout del documento commerciale", finalizzato ad assicurare uniformità nella rappresentazione delle operazioni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che, nel caso specifico, l’istante è soggetto all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, in quanto il volume d’affari supera 400.000 euro.
Quanto al documento commerciale, l’Agenzia osserva che il layout tecnico prevede espressamente anche il campo "resto". Tale previsione è volta a tracciare il dettaglio dell’operazione di incasso in modo conforme, trasparente e completo.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che il campo "resto" è previsto dal layout del documento commerciale come elemento di dettaglio dell’incasso, ma la sua omissione non comporta, di per sé, una sanzione diretta. L’Amministrazione mantiene dunque l’attenzione sulla corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, mentre la mancata valorizzazione di quel singolo dato non viene considerata autonomamente sanzionabile nel parere espresso.
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