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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza dalla sentenza n. 299/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 3798/2023, pubblicata in data 18/02/2025 e notificata in pari data, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 299/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato l'11 novembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma complessiva di 3.000 euro per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2024-2025, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 18 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha inoltre accertato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 600 euro per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, attivabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario e la relativa esecuzione spetti a una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale e integra, nella fattispecie, il presupposto temporale per l'accoglimento dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione commissariale e in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo per il riconoscimento, sulla sorte capitale, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario quando l'obbligazione conformativa o patrimoniale incomba su una pubblica amministrazione.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto per procedere all'esecuzione e per accogliere la domanda di ottemperanza.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega territoriale, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i fondi ordinari destinati all'esecuzione. In tale ipotesi non spetta un compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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