Cassazione Penale, Sentenza n. 21336/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio del procedimento: omissione, in udienza del 20 gennaio 2022, dell'esame della domanda di concessione del termine a difesa ex art.108 c.p.p. e mancata annotazione del deposito della stessa; la ricorrente deduce nullità di ordine generale a regime intermedio non sanata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio denunciato perché in udienza era presente un difensore d'ufficio e dunque era onere della difesa dedurre tempestivamente il vizio. La mancata eccezione in quella sede e l'assenza di deduzione nelle successive udienze hanno determinato la consumazione del potere di deduzione ai sensi dell'art.182 comma 2 c.p.p. (applicabile anche alle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art.180 c.p.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.75 comma 2
Norma sostanziale cui si è riferita la condanna in primo grado (reato contestato alla ricorrente).
art.108 c.p.p.
Disciplina la richiesta di termine a difesa; la mancata valutazione dell'istanza può costituire vizio, ma perché produca effetto deve essere dedotta tempestivamente dalla difesa.
art.180 c.p.p.
Individua le nullità di ordine generale a regime intermedio; la sentenza interpreta che queste rientrano nell'ambito di cui all'art.182 comma 2.
art.182 comma 2 c.p.p.
Prevede la consumazione del potere di deduzione delle nullità se non sollevate in tempo utile; applicata anche alle nullità di ordine generale a regime intermedio, con conseguente perdita della possibilità di ottenere l'annullamento per tale vizio.
Massime di principio
- La mancata valutazione formale di una richiesta di termine a difesa ex art.108 c.p.p. può costituire nullità, ma tale vizio deve essere eccepito tempestivamente dalla difesa presente in udienza, altrimenti si perde il potere di dedurlo.
- La presenza di un difensore d'ufficio impone comunque l'obbligo alla difesa di consultare il fascicolo e di sollevare in tempo eventuali vizi procedurali; la mancata eccezione può essere considerata efficacemente sanata dalla prosecuzione del processo.
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio (art.180 c.p.p.) rientrano nell'ambito della consumazione prevista dall'art.182 comma 2 c.p.p.: se non dedotte tempestivamente, non sono più rilevabili in sede di impugnazione successiva.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente le richieste (deposito scritto, verbalizzazione in udienza) e, se la richiesta non viene esaminata, sollevare subito l'eccezione in udienza o con le forme previste per evitare decadenze.
- Se si contesta la mancata valutazione di atti processuali, valutare la presenza di difensore d'ufficio e l'effettiva possibilità di deduzione immediata: l'omessa impugnazione può portare al rigetto dell'appello per carenza di tempestività.
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