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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini per mancata depositazione, insieme all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prescritto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Sosteneva violazione dei diritti di difesa e principi costituzionali (artt. 24, 27, 11, 3 Cost.) e la irragionevolezza della disciplina, lamentando che l'imputato fosse comunque domiciliato presso il difensore e che tale circostanza fosse menzionata nell'atto di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme la lettura dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., che impone il deposito, a pena d'inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto d'impugnazione, finalizzata a garantire tempestive notificazioni per il giudizio di appello e la speditezza del procedimento. La Corte ha escluso che una mera menzione nel testo dell'atto di impugnazione possa sostituire il deposito dell'atto distinto di dichiarazione/elezione di domicilio e ha ritenuto non fondate le censure costituzionali. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    La Corte interpreta la norma come obbligo di deposito contemporaneo dell'atto di impugnazione e della dichiarazione/elezione di domicilio; tale deposito è requisito di ammissibilità dell'impugnazione e non può essere soddisfatto da una mera indicazione nel testo dell'atto.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    «il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento • della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenùti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni»

    La norma dimostra che la dichiarazione/elezione di domicilio è prevista e significativa soprattutto per le persone libere; la Corte utilizza questa disposizione per argomentare che l'art. 581(1-ter) è sensato soprattutto con riferimento agli imputati non detenuti.

  • art. 157, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per i luoghi che possono essere indicati nella dichiarazione/elezione di domicilio (residenza, domicilio, PEC, ecc.); utilizzato dalla Corte per inquadrare gli strumenti idonei alla notificazione.

  • artt. 24, 27, 11, 3, 111 Cost.

    Le norme costituzionali sono state invocate dal ricorrente per censurare l'onere procedurale come limitativo del diritto di difesa e di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che la modulazione del diritto di difesa nelle diverse fasi processuali sia costituzionalmente legittima se ne sono assicurati scopo e funzione, e non ha ravvisato profili di incostituzionalità.

  • art. 89, comma 3, Dlgs 150/2022

    La questione di legittimità costituzionale di tale disposizione è stata sollevata dal ricorrente in via subordinata, ma la Corte non ha ritenuto di accogliere rilievi che travolgessero la decisione; nessuna modifica interpretativa di rilievo è stata riconosciuta.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3(c)

    Richiamata in via argomentativa: la CEDU lascia agli Stati margini di discrezionalità sulle modalità di esercizio del diritto alla difesa; ciò conforta la Corte nell'escludere un profilo di illegittimità convenzionale della disciplina nazionale impugnata.

Massime di principio

  • Per proporre un appello dev'essere depositata, insieme all'atto di impugnazione, una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'assenza di questo deposito rende l'impugnazione inammissibile.
  • La semplice indicazione o menzione nel corpo dell'atto d'impugnazione che l'imputato "è domiciliato presso il difensore" non sostituisce il deposito dell'atto distinto di dichiarazione/elezione di domicilio richiesto dall'art. 581(1-ter).
  • La norma è interpretata dalla giurisprudenza come finalizzata alla speditezza del giudizio di appello e trova applicazione particolarmente con riferimento agli imputati liberi: per i detenuti o internati operano regole diverse e specifiche forme di notifica.
  • Le censure di illegittimità costituzionale su limiti procedurali del diritto di difesa incontrano difficoltà: la Corte tende a riconoscere la legittimità della modulazione del diritto di difesa nelle diverse fasi processuali purché ne sia assicurata l'effettività.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve curare il deposito formale e contemporaneo della dichiarazione/elezione di domicilio al momento della presentazione dell'impugnazione per evitare l'inammissibilità; è buona prassi acquisire e documentare preventivamente l'elezione di domicilio mediante atto separato quando possibile.

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