Ordinanza n. 2070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo contestato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per ottenere la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Dal testo risulta che la controversia riguardava fatti contestati all’appellante e un decreto di nomina a guardia particolare giurata, successivamente revocato. L’appellante lamentava vizi del provvedimento impugnato e deduceva un pregiudizio cautelare, chiedendo la sospensione degli effetti dell’ordinanza o del provvedimento amministrativo controverso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che l’ordinanza del TAR appariva priva dei vizi lamentati e adeguatamente motivata in relazione ai fatti contestati all’appellante. Ha inoltre escluso la concreta utilità della tutela cautelare sotto il profilo del periculum in mora, poiché nel frattempo era intervenuta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, impugnata con autonomo ricorso davanti al giudice di primo grado; pertanto, l’accoglimento dell’istanza cautelare non avrebbe eliminato il pregiudizio prospettato. Le spese della fase cautelare di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice valuta il fumus boni iuris con cognizione sommaria e può respingere l’impugnazione quando l’ordinanza di primo grado risulti adeguatamente motivata e non affetta, a un primo esame, dai vizi dedotti.
- Il periculum in mora non sussiste quando, per effetto di una sopravvenienza amministrativa, l’accoglimento della misura cautelare non sarebbe idoneo a eliminare il pregiudizio prospettato dall’appellante.
- La revoca sopravvenuta del provvedimento amministrativo oggetto della controversia può rendere priva di concreta utilità la tutela cautelare richiesta, ferma restando la necessità di impugnare autonomamente tale revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →