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Ordinanza

Ordinanza n. 2070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo contestato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per ottenere la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Dal testo risulta che la controversia riguardava fatti contestati all’appellante e un decreto di nomina a guardia particolare giurata, successivamente revocato. L’appellante lamentava vizi del provvedimento impugnato e deduceva un pregiudizio cautelare, chiedendo la sospensione degli effetti dell’ordinanza o del provvedimento amministrativo controverso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che l’ordinanza del TAR appariva priva dei vizi lamentati e adeguatamente motivata in relazione ai fatti contestati all’appellante. Ha inoltre escluso la concreta utilità della tutela cautelare sotto il profilo del periculum in mora, poiché nel frattempo era intervenuta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, impugnata con autonomo ricorso davanti al giudice di primo grado; pertanto, l’accoglimento dell’istanza cautelare non avrebbe eliminato il pregiudizio prospettato. Le spese della fase cautelare di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice valuta il fumus boni iuris con cognizione sommaria e può respingere l’impugnazione quando l’ordinanza di primo grado risulti adeguatamente motivata e non affetta, a un primo esame, dai vizi dedotti.
  • Il periculum in mora non sussiste quando, per effetto di una sopravvenienza amministrativa, l’accoglimento della misura cautelare non sarebbe idoneo a eliminare il pregiudizio prospettato dall’appellante.
  • La revoca sopravvenuta del provvedimento amministrativo oggetto della controversia può rendere priva di concreta utilità la tutela cautelare richiesta, ferma restando la necessità di impugnare autonomamente tale revoca.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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