Sentenza del 06/06/2022 n. 2568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Consorzio - Contributi Consortili - Comuni - Competenza per l'approvazione del piano di riparto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha stabilito che la competenza ad approvare il piano di riparto è esclusivamente del Comune. Il Consorzio può procedere alla riscossione delle quote solo se il proprio statuto lo prevede e soltanto dopo che il Comune ha pubblicato il bilancio, il piano di riparto e i ruoli di contribuzione. La riscossione deve essere effettuata tramite un esattore del Consorzio individuato nell'Agenzia Entrate Riscossione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla competenza per l'approvazione del piano di riparto dei contributi consortili e alla legittimità della riscossione delle quote da parte del Consorzio prima della pubblicazione del bilancio, del piano di riparto e dei ruoli di contribuzione
Norme richiamate
art. 12 l. 126/1958
Usata per confermare la disciplina della ripartizione e della riscossione dei contributi consortili nell'ambito della finanza locale, ponendo il Comune quale soggetto competente all'approvazione del piano di riparto
d. lgs. 1446/1918
Riferimento alla normativa sulle procedure di riscossione coattiva e ruoli di contribuzione; indicata per chiarire le modalità di riscossione tramite ruolo e incarico ad un esattore (oggi Agenzia Entrate Riscossione)
Cass. Sez. Unite 2598/2013
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio di competenza comunale e delle modalità formali necessarie per la legittimazione della riscossione
Cons. Stato 3739/2009
Precedente amministrativo che conferma i limiti della potestà del consorzio e la necessità del rispetto delle procedure di pubblicazione e approvazione da parte dell'ente comunale
Massime di principio
- La competenza ad approvare il piano di riparto dei contributi consortili spetta esclusivamente al Comune: atti di riparto adottati dal Consorzio senza l'approvazione comunale sono viziati
- Il Consorzio può svolgere attività di riscossione solo se il proprio statuto lo autorizza espressamente e dopo l'adempimento formale della pubblicazione del bilancio, del piano di riparto e dei ruoli di contribuzione da parte del Comune
- La riscossione deve avvenire tramite un esattore regolarmente identificato (oggi Agenzia Entrate Riscossione), con osservanza delle norme sui ruoli e sulle procedure di riscossione coattiva
- Per il contribuente, vale il principio di certezza e pubblicità: non può essere richiesto o eseguito il pagamento di quote consortili prima della formale approvazione e pubblicazione comunale del piano di riparto e dei ruoli
- In contenziosi simili è decisivo verificare lo statuto del Consorzio, la avvenuta pubblicazione/approvazione comunale e la corretta individuazione dell'esattore prima di riconoscere la legittimità della riscossione
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