Cassazione Penale, Ordinanza n. 10658/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo riguardava. I motivi deducevano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 635 c.p. e 62-bis c.p., ma la Corte di cassazione rileva che tali censure erano formulate in modo del tutto generico e astratto, senza specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata e senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte osserva inoltre che la specificità va apprezzata anche in senso estrinseco, ossia in rapporto alla decisione impugnata, quando manchi una critica argomentata realmente correlata alla motivazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Richiamato come norma oggetto della doglianza, ma senza scrutinio nel merito a causa della genericità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
Richiamato come norma oggetto della doglianza sul trattamento sanzionatorio, ma senza esame nel merito per difetto di specificità.
art. 581 c.p.p.
La Corte ne afferma la funzione di parametro di ammissibilità dell'impugnazione: i motivi devono essere specifici, ossia chiari, puntuali e correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, astratti o privi di un reale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La specificità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla chiarezza e determinatezza delle censure, sia in senso estrinseco, rispetto alla loro capacità di confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente richiamare norme di legge o vizi motivazionali in modo meramente assertivo: occorre indicare puntualmente le ragioni di diritto e i passaggi della motivazione censurati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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