Sentenza del 16/05/2017 n. 2092 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Valore dell'avviamento - Metodo valutativo - Lavoro svolto direttamente dai soci - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo emerge l'affermazione del principio secondo cui il metodo di valutazione dell'avviamento deve tenere conto del costo figurativo del lavoro prestato direttamente dai soci. Non sono indicati gli estremi della sentenza, le parti processuali, l'esito formale del ricorso o l'eventuale annullamento/conferma dell'atto impositivo; pertanto non è possibile stabilire con certezza l'esito processuale concreto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta determinazione del valore dell'avviamento in occasione della cessione di un ramo d'azienda appartenente a una società di persone. Il principio affermato è che, quando i soci svolgono direttamente e prevalentemente attività gestionale, nella valutazione dell'avviamento devono essere considerati anche gli oneri figurativi necessari a remunerare tale lavoro, come se fosse prestato da personale o dirigenti esterni. In mancanza di questa rettifica, il reddito e quindi l'avviamento possono risultare sovrastimati.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale o economica dell'avviamento di una società di persone, il lavoro operativo o gestionale svolto dai soci non deve essere considerato gratuito.
- Devono essere imputati costi figurativi ragionevoli, coerenti con le mansioni svolte dai soci e con il costo di eventuali dipendenti o dirigenti sostitutivi.
- Un avviamento calcolato sulla base di utili non rettificati per il lavoro dei soci può risultare sovrastimato e quindi contestabile.
- La valutazione deve riflettere la redditività effettivamente trasferibile all'acquirente, distinguendo il valore dell'azienda dalle capacità personali e dall'attività individuale dei soci cedenti.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare il ruolo dei soci, le ore o responsabilità svolte, le retribuzioni di mercato comparabili e il metodo utilizzato per determinare l'onere figurativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 373 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 53 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 mag 2017Sentenza del 16/05/2017 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →