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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16341/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando come indice di capacità contributiva la spesa per l'acquisto di quote sociali per complessivi euro 577.500. L'Ufficio ha imputato al periodo 2011 i tre quinti della spesa, poiché i restanti due quinti erano stati già considerati in precedenti accertamenti relativi al 2007 e al 2008. Il contribuente ha impugnato l'avviso, ma sia in primo grado sia in appello ha perso. Nel ricorso per cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2729 c.c. e 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse scarsamente motivato, fondato solo sull'atto di compravendita di quote sociali, in realtà simulato e privo di prova del reale esborso, con asserita violazione del divieto di doppia presunzione e omessa valutazione delle prove contrarie sulla natura fiduciaria della cessione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe dato rilievo alla carenza di data certa di una scrittura privata, questione che non sarebbe stata posta nell'avviso ma solo nel giudizio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., per avere la CTR posto a carico del contribuente l'onere di provare la data certa della scrittura privata, anziché richiedere all'Ufficio la prova della maggiore attendibilità dell'atto simulato alla luce degli elementi prodotti dal contribuente; 4) violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, per avere ritenuto legittime le sanzioni in base a una presunzione di colpevolezza, senza considerare gli elementi dedotti per escludere la colpa e l'errore incolpevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, qualificandolo come richiesta di nuova valutazione del merito; ha comunque ribadito che, nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, una volta dimostrati gli indici di capacità contributiva, l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che le ragioni poste a fondamento della decisione di merito rendevano comunque infondata la censura di ultrapetizione. Ha rigettato il terzo motivo perché, secondo la ricostruzione della Corte, la prova contraria non era stata ritenuta sufficiente e l'onere probatorio era correttamente posto a carico del contribuente in presenza della presunzione legale relativa derivante dal redditometro. Ha infine rigettato il quarto motivo, richiamando il principio per cui, se le sanzioni tributarie sono irrogate contestualmente all'accertamento, la motivazione può risultare per relationem e l'adeguatezza della sanzione era stata correttamente affermata in relazione all'infedele dichiarazione e alla condotta complessiva del contribuente. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    testo vigente ratione temporis

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi-indice di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme o dell'insussistenza o minore entità del reddito presunto

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti; il fatto noto accertato per presunzione può costituire base per ulteriori inferenze presuntive

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'avviso

  • art. 112 c.p.c.

    il contribuente deduceva ultrapetizione; la Corte ha escluso rilievo decisivo alla censura in ragione della correttezza della decisione di merito

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del carattere non reddituale delle somme e della non corrispondenza alla realtà del fatto posto a base della presunzione grava sul contribuente

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente in materia di sanzioni tributarie e elemento soggettivo

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente per l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in caso di assenza di colpa

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio separato opera solo quando la sanzione sia irrogata autonomamente; se contestuale all'accertamento, la motivazione può essere per relationem

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    fondamento della sanzione per dichiarazione infedele

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro costituisce una presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità dell'elemento indice di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove sul reddito, mentre il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le somme impiegate hanno provenienza non imponibile.
  • Nel sistema dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il giudice tributario non può sostituire alla presunzione legislativa una diversa valutazione di merito degli indici di capacità contributiva; può solo verificare se la prova contraria offerta dal contribuente sia idonea a superare la presunzione.
  • Il c.d. divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non costituisce un principio generale dell'ordinamento; un fatto noto accertato anche per presunzione può legittimamente costituire il presupposto di ulteriori inferenze presuntive, purché tali inferenze abbiano autonoma adeguatezza probatoria.
  • In tema di sanzioni tributarie, quando la sanzione è irrogata contestualmente all'atto di accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem, purché la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
  • La deduzione di vizi di motivazione o di errata valutazione delle prove non può essere trasformata in sede di legittimità in una richiesta di nuovo esame del merito, se la censura mira solo a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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