Cassazione Penale, Ordinanza n. 20807/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel giudizio di legittimità proposto nell'interesse di due imputati, si deduceva un unico motivo comune: la pretesa mancanza di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendosi che, dopo la precedente cassazione con rinvio e la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 con riferimento alle sostanze leggere, il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare espressamente tale aggravante. La difesa assumeva inoltre che la questione fosse connessa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti per continuazione. La Corte rileva però che la doglianza non era stata devoluta al giudice del rinvio e che, in ogni caso, la questione risultava coperta da giudicato parziale. Sono menzionate anche conclusioni della parte civile Comune di Lamezia Terme, ritenute tardive quanto alla richiesta di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non scrutinabile la doglianza sull'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. perché non devoluta nel precedente giudizio di cassazione che aveva determinato l'annullamento con rinvio e perché non affrontata dalla sentenza impugnata, con conseguente formazione di un giudicato parziale sulla questione. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Comune di Lamezia Terme perché le conclusioni erano tardive ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La doglianza sulla circostanza aggravante non è esaminabile in sede di rinvio se la questione non è stata devoluta e se si è formato un giudicato parziale sulla stessa.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La precedente riqualificazione del fatto nei termini dell'ipotesi di lieve entità relativa alle sostanze leggere costituisce il contesto del giudizio di rinvio, ma non riapre automaticamente questioni non devolute.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Le conclusioni della parte civile depositate oltre il termine sono tardive e non consentono la liquidazione delle spese.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non siano state affrontate dalla sentenza impugnata.
- La formazione di un giudicato parziale su una determinata questione preclude la sua riproposizione in sede di rinvio e in cassazione.
- La riqualificazione del fatto in sede di rinvio non comporta, di per sé, la riapertura di ogni profilo della decisione precedente, se il relativo tema è coperto da preclusione processuale.
- Le conclusioni della parte civile presentate oltre il termine previsto sono tardive e non possono fondare la liquidazione delle spese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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