Cassazione Penale, Sentenza n. 12728/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia lamentando: vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alla qualificazione della condotta (bancarotta fraudolenta documentale vs bancarotta semplice), difetto di correlazione tra imputazione e motivazione (contestata sottrazione/distruzione ma in motivazione richiamata anche l'omessa tenuta), mancata prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, contestazione dell'iscrizione di ricavi ritenuti fittizi per gli anni 2011-2012 (i ricorrenti sostengono che i ricavi erano effettivamente maturati ma non fatturati per problemi di incasso e per evitare debito IVA), e vaghezza nella identificazione della distrazione di beni per euro 569.224,05 nonché richiesta di riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello che: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice relativo ad alcuni addebiti; ha ritenuto sussistente il reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale per l'iscrizione di ricavi fittizi (anni 2011-2012) e per la mancata consegna/occlusione delle scritture contabili nei sei mesi precedenti il fallimento; ha ritenuto provata la distrazione di beni imputata a Braghini, per la quale quest'ultimo non ha fornito spiegazioni sufficienti sulla destinazione dei beni non rinvenuti. La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione che deduce l'elemento soggettivo dal complesso probatorio, ha richiamato la giurisprudenza che considera equivalenti, ai fini pratici, omessa tenuta e sottrazione/distruzione quando producono la mancanza delle scritture per le verifiche del curatore, e ha confermato la rideterminazione delle pene disposta in appello.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2
Distinzione interpretativa applicata: le condotte di occultamento (omessa tenuta, sottrazione, distruzione) integrano fattispecie a dolo specifico; la fraudolenta tenuta delle scritture, accertata su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati, è qualificata come reato a dolo generico
art. 87 l. fall.
Richiamato nel principio di "apparente inversione dell'onere della prova": il fallito/amministratore è tenuto a spiegare la destinazione dei beni mancanti; in mancanza di spiegazioni specifiche e verificabili può ritenersi la distrazione
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani)
Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani, Rv. 271847
Conferma che non configura violazione del principio di correlazione la condanna per omessa tenuta delle scritture quando l'imputazione formalmente indichi sottrazione/distruzione, poichè le fattispecie si equivalgono nella fenomenologia dell'esito (mancanza delle scritture)
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino)
Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino
Principio secondo cui, in caso di mancato rinvenimento di beni societari, l'onere probatorio apparente si inverte: l'amministratore deve fornire elementi specifici e documentati sulla destinazione dei beni; semplici affermazioni generiche non sono convincenti
Massime di principio
- La mancata o incompleta consegna delle scritture contabili relative al periodo immediatamente precedente al fallimento, se impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, può legittimare una condanna per bancarotta fraudolenta documentale anche se l'imputazione formale parla di sottrazione o distruzione: i giudici valutano l'effetto pratico della condotta (mancanza delle scritture) piuttosto che la sola dizione formale.
- Quando beni risultano contabilmente presenti ma non rinvenuti in sede fallimentare, l'amministratore/fallito deve fornire spiegazioni dettagliate e documentate sulla loro destinazione; dichiarazioni generiche o non verificabili sono inidonee a escludere la distrazione.
- Le contestazioni basate su diversa lettura dei fatti (es. i ricavi erano "maturati ma non fatturati") generalmente non vincono in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito ha fornito un quadro logico-argomentativo che giustifichi il dolo o l'alterazione contabile; la Cassazione non rivede i fatti salvo manifesta illogicità.
- Occorre distinguere tra dolo specifico e dolo generico: l'occultamento/omessa tenuta/sottrazione/distruzione delle scritture sono tradizionalmente considerate fattispecie con dolo specifico, mentre la tenuta fraudolenta accertata su libri effettivamente rinvenuti è interpretata come dolo generico.
- In appello/cassazione, le richieste di riqualificazione del fatto in reato meno grave (da fraudolento a semplice) richiedono che la motivazione di merito sia manifestamente carente o illogica; argomentazioni difensive meramente alternative o generiche hanno scarse possibilità di successo.
- Se vi è prescrizione intervenuta per alcuni addebiti, il giudice può dichiarare l'estinzione del reato per quei capi pur rigettando i motivi di impugnazione sulle altre imputazioni.
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