Cassazione Civile, Ordinanza n. 26862/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2003. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dei mutuatari, dichiarando nulla la clausola sugli interessi e condannando la banca alla restituzione di euro 54.041,29, ritenendo usurario il finanziamento perché, nel calcolo del TEG ai fini della legge antiusura, era stato incluso anche il costo previsto per l’estinzione anticipata del mutuo. La corte d’appello ha però riformato la decisione, escludendo che tale costo dovesse essere considerato nel TEG e rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto, da un lato, vizi della motivazione della sentenza d’appello per avere applicato un principio di diritto ritenuto inconferente rispetto alla domanda proposta in primo grado; dall’altro, violazione dell’art. 644, comma 3, c.p., in combinato con l’art. 2, commi 1 e 2, l. n. 108/1996, sostenendo che la commissione dovuta alla banca per la facoltà di estinzione anticipata dovesse essere compresa nel calcolo del TEG e che, includendola, il tasso soglia vigente al momento della stipula risultasse superato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si ponessero in contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non va computata ai fini della verifica dell’usura, poiché non costituisce remunerazione del denaro per il tempo di effettiva utilizzazione, ma corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Ha inoltre rilevato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso proprio tale voce dal costo rilevante ai fini usurari. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e agli ulteriori importi previsti dalla decisione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e per le statuizioni conseguenti, incluse quelle sulle spese e sulle sanzioni economiche
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte
art. 644, comma 3, c.p.
richiamato insieme alla legge antiusura come base della dedotta violazione sul calcolo del tasso effettivo globale
art. 2, commi 1 e 2, l. n. 108/1996
norma invocata per il calcolo del tasso soglia e del TEG ai fini della verifica dell’usura
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
richiamato per le conseguenze economiche aggravate poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, non va computata la commissione o penale per estinzione anticipata del mutuo, perché non remunera l’uso del denaro per la durata del finanziamento ma il costo dello scioglimento anticipato del rapporto.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega in modo specifico perché la decisione si porrebbe in contrasto con la regola applicata.
- La clausola di estinzione anticipata, quando strutturata come corrispettivo o penale per recesso, resta estranea ai flussi di rimborso rilevanti nel TEG ai fini dell’usura bancaria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono contro un principio di diritto già consolidato senza offrire argomentazioni idonee a indurne il superamento.
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