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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30214/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, in rettifica del valore dichiarato in un atto di compravendita del 27 giugno 2017 avente ad oggetto due locali ad uso deposito, ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR della Campania che aveva ritenuto legittimo l'accertamento. Con il primo motivo di ricorso in cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'avviso fosse invalido per mancata previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e l'omessa valutazione del reale stato dei cespiti venduti, assumendo che i beni fossero in pessime condizioni e che l'Ufficio avesse sovrastimato il valore senza considerare tale circostanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto, trattandosi di tributo non armonizzato (imposta di registro) e di accertamento "a tavolino" svolto sulla base di documentazione acquisita dall'Amministrazione; ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sul fatto che, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché non colpiva la ratio decidendi della CTR: il giudice di merito aveva già rilevato che la doglianza sullo stato dei cespiti era stata ritenuta generica e non idonea a censurare la sentenza di primo grado, che aveva motivato sulla comparazione con altre compravendite. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano solo per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva, senza un autonomo sviluppo decisorio nella motivazione di rigetto.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986

    Richiamati nel secondo motivo in relazione alla rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro; il ricorso è però stato dichiarato inammissibile per difetto di attacco alla ratio della CTR.

  • art. 23, comma 2, L. 87/1953

    La pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale in altro giudizio non impone né consente la sospensione di un diverso giudizio.

  • art. 24, comma 1, L. 87/1953

    L'ordinanza di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Il motivo di appello deve contenere una critica specifica e non generica alla sentenza di primo grado; la genericità lo rende inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario nazionale, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato: per i tributi non armonizzati esso è obbligatorio solo quando una specifica norma lo preveda, mentre la sua omissione non determina di per sé invalidità dell'atto.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica ai controlli svolti presso la sede del contribuente e non si estende agli accertamenti a tavolino fondati su dati documentali acquisiti dall'Amministrazione.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile perché non coglie l'effettiva base argomentativa della decisione di merito.
  • L'appello tributario deve contenere una censura specifica del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice; la mera riproposizione di doglianze generiche non è sufficiente.
  • Nei tributi non armonizzati, l'eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere fatta valere in via automatica, ma solo entro i limiti di una previsione normativa espressa.
  • L'esistenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso processo non determina automaticamente la sospensione del giudizio pendente, salvo che la questione sia ritualmente introdotta nel processo stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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