Cassazione Civile, Ordinanza n. 04932/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro due cartelle esattoriali emesse per contributi e somme aggiuntive dovute alla gestione agricola Inps per gli anni 2003-2009. Il giudice di merito ha ritenuto che la parte fosse coltivatore diretto presso un’azienda agricola di coltivazione di fiori e piante in serra e, sulla base anche di una dichiarazione resa nell’istanza per ottenere aiuti per il primo insediamento in agricoltura, ha reputato provata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e il conseguente obbligo contributivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione di norme sulla determinazione del fabbisogno di manodopera del fondo, per avere la corte territoriale trascurato l’asserita assenza di fabbisogno di 104 giornate; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata considerazione della documentazione prodotta e per l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, che si assume gravasse sull’Inps; ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. per avere addossato all’opponente la prova dei requisiti di iscrizione; violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere trascurato le tabelle ettaro-coltura; infine violazione dell’art. 92 c.p.c. in punto di condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli diretti in sostanza a contestare la valutazione in fatto e il prudente apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito. Ha osservato che la corte territoriale aveva attribuito peso preponderante alla dichiarazione della stessa parte sul fabbisogno del fondo, ritenendola concretamente riferibile al fondo in causa e preferibile rispetto a dati generici tratti dalle tabelle ettaro-coltura, con conseguente accertamento in fatto dell’attività di coltivatore diretto nella misura rilevante ai fini dell’iscrizione. Tale valutazione probatoria è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’Inps; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 57 del 1947
richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina del fabbisogno del fondo, ma la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire l’accertamento di merito
art. 23 L. n. 9 del 1963
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell’attività agricola e dell’iscrizione
art. 7 D.L. n. 7 del 1970
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile al settore agricolo
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto la doglianza volta a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto
art. 92 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il limite al sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione del materiale probatorio, escludendo la denunciabilità della mera diversa lettura delle prove
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di cattiva ripartizione dell’onere probatorio in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
- L’apprezzamento del giudice di merito circa la credibilità, la pertinenza e il peso delle prove, quando sia frutto di un ragionamento non illogico, è insindacabile in cassazione.
- Quando il giudice di merito valorizza una dichiarazione proveniente dalla stessa parte come elemento specificamente riferibile al fondo o alla situazione concreta in causa, tale valutazione fattuale non può essere sostituita in cassazione con la diversa lettura di dati generici o standardizzati.
- La doglianza sull’art. 2697 c.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione sull’onere della prova, mira in realtà a contestare l’esito dell’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso.
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