Cassazione Penale, Ordinanza n. 03492/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 marzo 2025, deducendo cinque motivi. Con il primo motivo ha contestato il calcolo della prescrizione, sostenendo che al momento della decisione impugnata il termine massimo fosse già decorso. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha censurato la configurabilità dei reati contestati, riferiti agli artt. 341-bis e 337 c.p., nonché il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quinto motivo ha lamentato il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, in quanto il primo motivo era manifestamente infondato per il rilievo della recidiva ai fini della prescrizione; i motivi dal secondo al quarto erano meri motivi di merito, già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata; il quinto si risolveva in un generico dissenso sulla pena e sul bilanciamento, a fronte di motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, ai fini del computo della prescrizione, doveva tenersi conto della recidiva ex art. 99, comma 2, c.p., con conseguente esclusione dell'intervenuto decorso del termine massimo alla data della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto che le doglianze sulla configurabilità dei reati di cui agli artt. 341-bis e 337 c.p. e sul diniego dell'art. 131-bis c.p. fossero censure di merito non proponibili in cassazione, osservando peraltro che, quanto al reato di cui all'art. 341-bis c.p., era sufficiente il primo segmento della condotta, avvenuto su pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni. Infine, ha reputato infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen.
La recidiva contestata/ritenuta deve essere computata ai fini del termine di prescrizione, escludendo il maturare della prescrizione se il termine massimo non risulta ancora decorso tenendone conto.
Per la configurabilità del reato è sufficiente il primo segmento della condotta quando esso si sia svolto sulla pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni.
La censura sulla configurabilità del reato è stata ritenuta di merito e già adeguatamente vagliata dalla sentenza impugnata.
La domanda di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata o comunque non sindacabile nei termini dedotti, poiché già esaminata e motivatamente esclusa nella sentenza impugnata.
La recidiva può incidere sul computo della prescrizione secondo quanto ritenuto dalla Corte.
Il comportamento offensivo può integrare il reato anche solo nella sua prima fase, se avvenuta in luogo pubblico e dinanzi a più persone.
Le doglianze sulla configurabilità del reato non possono essere rivalutate in sede di legittimità quando si risolvano in censure di merito.
Il diniego della causa di non punibilità non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e già correttamente argomentato.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione deve tenersi conto della recidiva ritualmente ritenuta, quando essa incida sul termine di prescrizione secondo la disciplina applicabile.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e disatteso in modo coerente i medesimi profili.
- La configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale può essere integrata anche dal primo tratto della condotta se questo, per modalità e contesto, presenta già tutti gli elementi tipici richiesti dalla fattispecie.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione con una generica contrapposizione valutativa, se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento sono inammissibili quando si limitano a esprimere dissenso sulla misura della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
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